LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32548-2020 proposto da:
C.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7256/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata l’11/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
La Corte.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatole da C.A., per la cassazione della sentenza della Commissione regionale della Sicilia n. 7256/19, depositata l’11.12.19;
che il ricorso per cassazione, peraltro, notificato il 18.9.20, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del 31.12.20(art. 369 c.p.c.).
CONSIDERATO
che il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4859-81 e Cass. Sez. Un. n. 6420-81; cfr. poi analogamente Cass. n. n. 252-01; Cass. n. 26529/17);
che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;
che, essendo stata l’improcedibilità rilevata d’ufficio, le spese di giudizio vanno compensate;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021