Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29948 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13824-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MARTOSCIA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9745/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto il ricorso di B.A., in ordine ad un accertamento per IRES, relativo all’anno 2008.

CONSIDERATO

che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi;

che, attraverso il primo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; che la sentenza impugnata avrebbe deciso il caso di specie, senza pronunziarsi nel merito della dedotta responsabilità del liquidatore, come invocata col secondo motivo di appello; che, mediante il secondo, avanzato in subordine, l’Agenzia assume la violazione dell’art. 2495 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la CTR avrebbe erroneamente valutato la questione della responsabilità del liquidatore;

che l’intimato non si è costituito, ma ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c., da considerare ovviamente inammissibile;

che la prima censura è fondata;

che, in effetti, la sentenza impugnata ha sviluppato esclusivamente il profilo dell’intervenuta estinzione della società, senza occuparsi del secondo motivo di appello che, per l’appunto, atteneva all’eventuale responsabilità del liquidatore nel pagamento dei debiti sociali, incorrendo così nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017; Sez. 5, n. 7871 del 18/05/2012); che, in particolare, la suddetta questione non avrebbe potuto reputarsi assorbita, considerata la sua rilevanza (Sez. 5, n. 31037 del 28/12/2017; Sez. 6-5, n. 24793 del 05/11/2020); che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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