LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11047/2020 proposto da:
E.S., elettivamente domiciliato in Vicenza, via Napoli n. 4, presso lo studio dell’avv. M. Rizzato, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5485/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da E.S., cittadino nigeriano (Benin City), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver svolto l’attività di autista di autobus unitamente a un amico che gli aveva fatto un prestito e che aveva scoperto appartenere alla setta dei *****. Fu invitato a diventare membro della setta, ma rifiutato l’invito ricevette pressioni sino a che, su invito della proprietaria di casa si sarebbe rivolto ai vigilantes del quartiere. Fu fermato da alcuni appartenenti alla setta mentre guidava l’autobus che lo avrebbero accusato di averli denunciati ai vigilantes. Dopo aver ricevuto anche una lettera di minacce, la moglie lo lasciò andandosene altrove con i figli e lui lasciò il paese temendo per la sua incolumità.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha rilevato i plurimi profili di illogicità e di incoerenza della narrazione (p. 5 della sentenza impugnata) ed inoltre ha ritenuto che i fatti erano stati esposti in maniera generica, ditalché se ne ricavava la complessiva inattendibilità del racconto dell’appellante. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione internazionale. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario. Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto solleva censure sul merito dell’accertamento condotto dalla Corte d’appello sulla situazione del paese di origine del ricorrente ed in particolare della zona di provenienza sulla base delle numerose fonti informative consultate che il ricorrente contesta, in termini di mero dissenso, attraverso una serie di citazioni giurisprudenziali.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021