Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29952 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11048/2020 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in Vicenza, via Napoli n. 4, presso lo studio dell’avv. M. Rizzato, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4209/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da I.B., cittadino nigeriano (Edo State), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dalla Nigeria per timore di essere oggetto di persecuzioni da parte del datore di lavoro che egli ha raccontato di avere derubato.

A supporto delle ragioni di rigetto, la Corte d’appello, condividendo il giudizio del tribunale ha ritenuto che la vicenda non fosse inquadrabile nel perimetro normativo della Convenzione di Ginevra e dovendo rispondere alla sola domanda di protezione umanitaria (v. p. 4 della sentenza impugnata) ha, comunque ritenuto di approfondire in ciò sollecitata dal richiedente – la situazione di violenza generalizzata che caratterizzerebbe la Nigeria. Pertanto, la Corte d’appello ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati ed, inoltre, non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto solleva censure sul merito dell’accertamento condotto dalla Corte d’appello sulla situazione del paese di origine del ricorrente ed in particolare della zona di provenienza sulla base delle numerose fonti informative consultate che il ricorrente contesta contrapponendovi altre fonti ma in termini di mero dissenso.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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