Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29953 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12362/2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Perugia, Via Campo di Marte n. 6/D, presso lo studio dell’avv. Lombardi Baiardini, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Commiss. Territor. Per il Riconoscim. Protez. Internaz Di Firenze –

Sez. Di Perugia, Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 687/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da T.M., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito che era fuggito dal suo paese perché aveva rifiutato di sposare una ragazza che gli era stata imposta e di avere per tali motivi continui litigi con i genitori. Il richiedente aveva anche riferito che l’attività commerciale che gestiva in patria non andava bene e aveva deciso di vendere tutto e di partire per la Libia. Davanti al giudice il richiedente aveva dichiarato che se tornasse in patria i parenti suoi e della ragazza lo ucciderebbero.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha reputato la vicenda poco credibile, per le contraddizioni emerse nel corso dei diversi colloqui, per la genericità del racconto e perché i fatti rientravano nell’ambito di liti familiari che sono estranee al perimetro normativo della protezione richiesta. La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto l’assenza, nelle dichiarazioni della richiedente, di ragioni che giustifichino la protezione. Pertanto, non gli ha riconosciuto alcuna delle protezioni richieste, neppure l’umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3,8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere valutato la Corte d’appello di Perugia la credibilità sulla base dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il cui diniego è stato corredato da una motivazione solo apparente; (ii) sotto un secondo profilo, per il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e comma 1, n. 1 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché solleva censure sul giudizio di non credibilità reso dalla Corte d’appello, che è un giudizio discrezionale anche se non arbitrario, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato come nella specie.

Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente, al fine di provare l’integrazione sociale, non riporta dove la documentazione prodotta sia stata depositata nel giudizio di merito, in particolare, dove e quando abbia dedotto e documentato tutte le attività svolte (di cui alle pp. 16 e 17 del ricorso, in particolare l’all. 8) per dimostrare l’inserimento nel tessuto sociale italiano.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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