LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19314/2020 proposto da:
C.K., elettivamente domiciliato in Perugia, via Campo di Marte n. 6/D, presso lo studio dell’avv. Lombardi Baiardini, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Firenze Sezione Perugia, Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 143/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 da Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da C.K., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese di origine perché minacciato dai familiari di un uomo che aveva ucciso nel contesto di un’aggressione subita dalla sua famiglia per ragioni politiche.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha reputato la vicenda poco credibile, poco circostanziata e priva della coerenza interna necessaria. La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto l’assenza, nelle dichiarazioni della richiedente, di ragioni che giustifichino la protezione internazionale. Pertanto, non gli ha riconosciuto alcuna delle protezioni richieste, neppure l’umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.
Contro la sentenza della medesima Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3,8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere valutato la Corte d’appello di Perugia la credibilità sulla base dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il cui diniego è stato corredato da una motivazione solo apparente; (ii) sotto un secondo profilo, per il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e art. 14, lett. a, b e c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e degli artt. 2,3,4,5 e 9CEDU, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e comma 1, n. 1 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, perché solleva censure sul giudizio di non credibilità reso dalla Corte d’appello, che è un giudizio discrezionale anche se non arbitrario, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato come nella specie.
Il secondo motivo è fondato con assorbimento del terzo.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19).
Nel caso di specie, la Corte d’appello non cita alcuna fonte informativa a supporto della sua descrizione della situazione generale del Senegal, mentre il ricorrente censura espressamente tale violazione di legge (v. pp. 15-16 del ricorso).
In accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo e assorbito il terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbe il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021