LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20584/2020 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in Vicenza, via Napoli n. 4, presso lo studio dell’avv. M. Rizzato, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5543/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA;
udito l’Avvocato.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da K.A., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
A supporto delle ragioni dell’inammissibilità, la Corte d’appello ha ritenuto l’appello (introdotto nelle forme dell’atto di citazione ed in proposito, v. Cass. n. 28755/18) tardivo, perché l’ordinanza del tribunale era stata depositata in udienza, quindi, doveva essere conosciuta dalla parte che era presente in udienza e da quelle che dovevano comparirvi, ex art. 176 c.p.c., comma 2.
Poiché l’ordinanza, ex art. 702 quater c.p.c., emessa dal tribunale di Venezia era stata pronunciata e depositata in udienza il 20 aprile 2018, il termine di trenta giorni per impugnarla era oramai decorso quando, in data 30 maggio 2018, l’appello è stato notificato alla controparte e depositato, da parte dell’appellante.
Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per errore nell’interpretazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) e per violazione dell’art. 134 c.p.c., perché, erroneamente, la medesima Corte d’appello aveva ritenuto che il termine per appellare decorresse dalla “lettura fittizia” dell’ordinanza di primo grado pronunciata in udienza, invece che dalla pubblicazione del provvedimento sulla piattaforma de PCT ovvero nel termine lungo semestrale.
Il motivo è infondato.
Secondo la Giurisprudenza di questa Corte, “Nelle controversie relative alla protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., è esperibile entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi dell’art. 19, comma 9 del D.L.gs. citato e, nel caso in cui l’ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione” (Cass. n. 14669/21, 14478/18).
Nel caso di specie, l’ordinanza del tribunale è stata pronunciata in udienza (il 20.4.18), come accertato dalla Corte d’appello e riconosciuto dal ricorrente in ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., comma 2, non doveva essere comunicata dal cancelliere, perché portata a conoscenza della parte appellante con modalità equipollente. In questo caso, il termine per appellare, ex art. 702 quater c.p.c., decorreva dalla pronuncia della predetta ordinanza in udienza e non dal suo inserimento nella piattaforma telematica né poteva dirsi che il termine fosse quello “lungo” semestrale: pertanto, alla data del 30 maggio 2018 (giorno della notifica dell’appello), il termine per appellare l’ordinanza del tribunale era oramai decorso.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021
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