Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29958 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22633/2020 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica enricovillanova.pec.ordineavvocatitreviso.it, rappresentato e difeso dall’avv. E. Villanova, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4468/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che in parziale accoglimento dell’opposizione di K.K. aveva riformato il provvedimento della competente Commissione territoriale – che aveva negato al richiedente ogni protezione – riconoscendogli la protezione umanitaria.

In riferimento alla vicenda personale, il ricorrente ha riferito che la sua famiglia era mussulmana e che egli aveva deciso di convertirsi al cristianesimo, con ciò suscitando l’ira del padre, che era un Iman, il quale aveva ucciso la moglie, ritenendola colpevole di non averlo avvisato, tanto che era stato arrestato. Siccome dopo l’arresto del padre, il ricorrente era stato attaccato da un gruppo di mussulmani a causa della sua conversione, decise di lasciare il paese.

A supporto delle ragioni di accoglimento del gravame del Ministero, la Corte d’appello ha evidenziato come la vicenda non fosse sintomatica di un impedimento all’esercizio della libertà fondamentale di professare un credo religioso, posto che la stessa doveva inquadrarsi in una vicenda familiare, sia pure originata da motivi religiosi, senza che siano emerse situazioni di discriminazione basate sul credo da parte delle autorità. In riferimento alla protezione umanitaria, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ovvero di situazioni di vulnerabilità in capo al richiedente, alla luce della scarsa credibilità della vicenda narrata, dell’attuale situazione geopolitica della Costa D’Avorio e dello scarso inserimento sociale del richiedente sul territorio nazionale, pur se documentato.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base della proposizione di due questioni di legittimità costituzionale e di tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

In via preliminare, il ricorrente propone (vedi foglio 3): 1) questione di legittimità costituzionale per manifesta illegittimità del D.L. n. 113 del 2018 (che ha abrogato il permesso di soggiorno, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6) per contrasto con l’art. 77 Cost., per assenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza con violazione del principio per cui il potere legislativo è affidato al Parlamento; 2) questione di legittimità costituzionale per manifesta illegittimità del D.L. n. 113 del 2018 (che ha abrogato il permesso di soggiorno, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6) per contrasto con l’art. 10, comma 2 e art. 117, comma 1, in quanto l’abrogazione del permesso per motivi umanitari è in contrasto con il diritto di asilo e con la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo (v. rubrica al foglio 7), per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 33, dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, dell’art. 10 Cost., comma 3, perché, erroneamente, la Corte d’appello non aveva considerato credibile la vicenda narrata; (ii) sotto un secondo profilo (v. rubrica al foglio 11), per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Difetto assoluto di motivazione, motivazione illogica, apodittica e contraddittoria.; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (v. rubrica al foglio 20 del ricorso), per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria fondato, esclusivamente, sulla mancata prospettazione da parte del ricorrente, in fase di audizione, di essere esposto a concrete minacce.

Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili, perché non rilevanti nel presente giudizio, in quanto la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima dell’entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto, come riferisce la Corte d’appello (v. p. 4 della sentenza impugnata), il giudizio di non credibilità del richiedente è stato espresso dal giudice di primo grado e non è stato oggetto di gravame, cosicché non è più contestabile nella presente sede.

Il secondo motivo è inammissibile perché censura il merito dell’esame della condizione personale del richiedente e il giudizio comparativo che è discrezionale (anche se non arbitrario) ed incensurabile nella presente sede se congruamente motivato, come nella specie.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la richiesta sulla protezione sussidiaria espressamente rigettata in primo grado non è stata riproposta (tantomeno con appello incidentale) in sede di gravame (v. p. 4 della sentenza impugnata).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 1.200,00, oltre SPAD.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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