LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25895/2020 proposto da:
D.D., elettivamente domiciliato in Vicenza, via Napoli n. 4, presso lo studio dell’avv. M. Rizzato, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1703/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da D.D., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese a causa della sua omosessualità, temendo di essere picchiato o ucciso dopo che il suo orientamento sessuale era stato rivelato dal compagno che lo aveva lasciato per stare con un altro e che era stato aggredito per la sua omossessualità.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto che la vicenda narrata non appariva sempre logica e plausibile né in alcuni tratti credibile (in particolare, l’episodio dell’aggressione al suo compagno) anche perché non era stata dedotta alcuna denuncia nei suoi confronti che potesse far temere un procedimento penale a suo carico. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di una questione di legittimità costituzionale e di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente, in via preliminare, pone una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, per violazione del requisito di straordinarietà, necessità ed urgenza con violazione dell’art. 77 Cost. e dell’art. 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15, perché contiene norme di non immediata applicazione e norme del tutto eterogenee; il ricorrente dubita anche della legittimità costituzionale dell’introduzione del rito camerale per la materia dei diritti fondamentali e per l’abolizione dell’appello (v. foglio 4 del ricorso).
Il ricorrente, inoltre, censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, per mancata concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili, in quanto la presente vicenda è governata dalla normativa che era vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, di talché le eventuali illegittimità di tale normativa sopravvenuta non hanno alcuna rilevanza nella decisione della presente controversia.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto solleva censure sul merito dell’accertamento condotto dalla Corte d’appello sulla situazione del paese di origine del ricorrente sulla base delle fonti informative consultate che il ricorrente contesta, contrapponendovi altre fonti ma in termini di mero dissenso.
Il secondo motivo sulla protezione umanitaria è inammissibile, perché generico, perché non è volto a censurare alcuna specifica statuizione della sentenza impugnata, consumandosi in sterili statuizioni giurisprudenziali.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021