LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25898/2020 proposto da:
U.C., elettivamente domiciliato in Vicenza, via Napoli n. 4, presso lo studio dell’avv. M. Rizzato, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1543/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da U.C., cittadino nigeriano (Edo State), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dalla Nigeria per lasciarsi alle spalle una serie di abusi sessuali subiti prima dal fratellastro e poi, una volta trasferitosi in Delta State, dalla persona che lo ospitava. Quindi, il motivo del suo allontanamento era dovuto al desiderio di cambiare stile di vita e di lasciarsi alle spalle la vergogna causata dagli abusi sessuali subiti.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha rilevato che in riferimento alla narrazione i fatti erano generici e non coerenti sul piano logico, senza considerare che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (v. p. 5). La Corte d’appello non ha ritenuto, quindi, sussistere i presupposti né per il riconoscimento dello status di rifugiato né per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Inoltre, la Corte d’appello ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza, per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto solleva censure sul merito dell’accertamento condotto dalla Corte d’appello sulla situazione del paese di origine del ricorrente sulla base delle fonti informative consultate che il ricorrente contesta in termini di mero dissenso attraverso una serie di sterili citazioni giurisprudenziali.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021