LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10513/2020 proposto da:
O.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lufrano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Ancona del 12 marzo 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente O.E. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, nonché l’errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonché dell’art. 276 c.p.c.. Il decreto impugnato è censurato nella parte in cui ha ritenuto che il giudice davanti al quale si è tenuta la discussione e si è riservato la decisione risulta essere un giudice onorario di tribunale non facente parte della sezione specializzata ed estraneo al collegio giudicante.
Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e la nullità del decreto impugnato per difetto assoluto di motivazione, avendo “il Tribunale omesso ogni riferimento specifico alla vicenda personale del ricorrente”.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. c), “per non avere il giudice di merito valutato il non poter esprimere il proprio orientamento sessuale costituisce una situazione di persecuzione rilevante a partire dalla Costituzione”.
Il quarto mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente, essendo stata esclusa l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza incontrollata.
Col quinto motivo il decreto impugnato è censurato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, “per non aver ritenuto (il Tribunale) sussistente le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, in caso di rientro forzoso in patria”.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Di recente le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul tema della nullità della procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione di merito che definisce la domanda di protezione internazionale. Oggetto di esame è stata la disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, che contiene la seguente prescrizione: “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. Hanno ritenuto le Sezioni Unite che detta norma abbia richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. In conseguenza, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, cit. art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177).
Secondo le Sezioni Unite, dunque, il ricorso per cassazione è inammissibile non solo ove manchi l’indicazione della data del conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento e difetti l’indicazione del provvedimento impugnato, malgrado l’autentica della firma della procura speciale effettuata dal difensore, ma in altre due ipotesi: ove il testo della procura faccia menzione del provvedimento da impugnare, ma manchi, pur sempre, l’indicazione della data del conferimento della procura stessa; ove la procura rechi sia la firma che la data postuma rispetto al provvedimento impugnato e comunicato, ma il difensore si sia limitato ad asseverare la firma senza compiere alcuna certificazione in ordine alla posteriorità della data (sent. cit., in motivazione, punti 41 e 42).
Facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile. Esso non reca, infatti, alcuna certificazione quanto al fatto che la procura ad litem sia stata conferita in data successiva rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
3. – Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, essendo mancata la resistenza dell’intimato Ministero.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021