LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26049/2020 proposto da:
X.C., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Verrastro, giusta procura in calce al ricorso, domiciliata presso l’avv. Andrea Dini Modigliani, in Roma, via Merulana 272;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 03/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Roma del 3 settembre 2020. Con quest’ultima pronuncia è stata respinta la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale proposta da X.C..
Si legge nel provvedimento impugnato che la ricorrente aveva dichiarato alla Commissione territoriale di essere nata in Cina, nella provincia di Guendong, e di essersi convertita alla religione della Chiesa di Cristo (Lao Difang) nel 2006; in seguito la stessa era stata fermata dalla polizia durante lo svolgimento di attività di proselitismo; era stata pure licenziata insieme al marito a causa della sua conversione al movimento religioso; in seguito, la polizia aveva fatto irruzione nella sua abitazione durante un raduno della comunità religiosa: nell’occasione era stata operata la sottrazione di denaro ed essa istante era stata condotta al commissariato insieme ad altri confratelli che erano stati torturati affinché rivelassero i nomi degli altri appartenenti alla Chiesa di Cristo. In base alla stessa narrazione, poi, la ricorrente, rilasciata a seguito del pagamento di una somma di denaro, aveva scoperto che l’esercizio commerciale da essa gestito era stato chiuso dalla polizia, aveva appreso di una circolare delle autorità che ordinava l’arresto dei cristiani e aveva infine scoperto che la casa di famiglia del marito, che professava il suo stesso credo religioso, era stata distrutta.
Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto della richiedente.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su sette motivi ed è illustrato da memoria. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4 bis, convertito in L. n. 46 del 2017, per illegittimo conferimento di delega al giudice onorario da parte del giudice togato, a sua volta delegato dal presidente del collegio, nonché per conferimento di delega in bianco al giudice onorario stesso. Ci si duole che il giudice designato abbia conferito una non meglio specificata delega di trattazione al giudice onorario incaricato, violando il disposto del D.Lgs. n. 117 del 2017, art. 10, comma 11.
Il secondo mezzo oppone la motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, con riguardo al tema della persecuzione operata ai danni degli aderenti alle chiese domestiche in Cina. Si assume che il Tribunale di Roma abbia reso una motivazione connotata da contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili, oltre che perplessa ed obiettivamente incomprensibile, avendo allo stesso tempo affermato e negato la sussistenza, nel paese di origine della richiedente, del rischio di persecuzione da questa lamentato.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo riguardo all’affermata insussistenza di persecuzioni ai danni dei membri delle chiese domestiche in Cina, nonché dell’art. 101 c.p.c., in ragione dell’omessa instaurazione del contraddittorio rispetto ad informazioni acquisite d’ufficio, aventi contenuto discordante rispetto a quelle acquisite nel corso del giudizio. In sintesi, la ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove consti attività di produzione di documenti contenenti informazioni circa il contesto di persecuzioni, torture e maltrattamenti nel paese di origine, il giudice del merito è obbligato, laddove intenda discostarsene, a sollecitare il contraddittorio sul punto.
Col quarto motivo viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, anche alla luce degli artt. 2, 3 e 13 CEDU e art. 46 dir. 2013/32/UE, e la motivazione apparente con riferimento alla valutazione di non credibilità. Si oppone, in sostanza, che il giudice del merito abbia ritenuto la ricorrente non credibile sulla scorta di fonti neppur genericamente indicate.
Il quinto mezzo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, anche alla luce degli artt. 2, 3 e 13 CEDU e art. 46 dir. 2013/32/UE e la motivazione apparente a fronte della valutazione di non credibilità. Deduce l’istante di aver fornito al giudice del merito dettagliate informazioni sul sistema persecutorio in essere in Cina “sulle falle delle banche dati di pubblica sicurezza e sulla diffusa corruzione all’interno delle forze di polizia”. Rileva, inoltre, la ricorrente, come il giudice del merito non potesse valutare con “sospetto” la circostanza per cui la medesima istante e il di lei marito avessero fornito versioni che non presentassero momenti di contraddizione.
Col sesto motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 e art. 12, lett. b) e del principio di non refulement, oltre che l’omessa valutazione di un fatto decisivo. Si lamenta che il decreto impugnato non fornisca alcuna motivazione specifica sulle ragioni del rigetto della domanda, subordinata, di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, limitandosi a una generica valutazione inerente alla protezione internazionale.
Il settimo mezzo censura il decreto impugnato per nullità, stante la violazione degli artt. 112,135 e 737 c.p.c., in ragione dell’omessa statuizione sulla domanda di accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché per difetto assoluto di motivazione in merito alla predetta richiesta, oggetto di autonomo motivo di ricorso. Con tale motivo è lamentata sia l’omessa pronuncia, sia il difetto motivazionale sulla indicata forma di protezione.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Di recente le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul tema della nullità della procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione di merito che definisce la domanda di protezione internazionale. Oggetto di esame è stata la disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, che contiene la seguente prescrizione: “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. Hanno ritenuto le Sezioni Unite che detta norma abbia richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. In conseguenza, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, cit. art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177).
Secondo le Sezioni Unite, dunque, il ricorso per cassazione è inammissibile non solo ove manchi l’indicazione della data del conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento e difetti l’indicazione del provvedimento impugnato, malgrado l’autentica della firma della procura speciale effettuata dal difensore, ma in altre due ipotesi: ove il testo della procura faccia menzione del provvedimento da impugnare, ma manchi, pur sempre, l’indicazione della data del conferimento della procura stessa; ove la procura rechi sia la firma che la data postuma rispetto al provvedimento impugnato e comunicato, ma il difensore si sia limitato ad asseverare la firma senza compiere alcuna certificazione in ordine alla posteriorità della data (sent. cit., in motivazione, punti 41 e 42).
Facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile. Esso non reca, infatti, alcuna certificazione quanto al fatto che la procura ad litem sia stata conferita in data successiva rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
3. – Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, giacché il Ministero, che pure ha presentato memoria, non ha notificato controricorso: per il che deve escludersi che vi sia stata rituale resistenza in giudizio da parte del detto intimato.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021
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