LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10376/2020 proposto da:
M.D., nato a ***** (*****, *****) il *****
rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Pigino, del Foro di Vercelli, PEC mauro.pigino.ordineavvocativercelli.eu;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di avere lasciato il suo paese a causa di liti di natura economica con familiari. La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non credibile il racconto perché generico, privo di riferimento spazio-temporali e privo di coerenza interna e non sussistenti i presupposti della invocata protezione in assenza di rischio individuale o di rischio di danno grave da violenza indiscriminata. In particolare la Corte osserva che; in base ad informazioni tratte da fonte ufficiali, è da escludere la sussistenza di conflitto armato nel paese di provenienza. Infine, ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari osservando che non è stata dimostrata alcuna condizione di vulnerabilità del richiedente non essendo sufficiente ai fini della invocata protezione l’attività lavorativa o precari percorsi di integrazione sociale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e omesso esame di fatto decisivo.
La parte lamenta che la Corte abbia fatto riferimento, al fine di ritenere insussistenti le condizioni dettate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), a fonti non aggiornate e non attuali e cioè al Report di Amnesty International del 2016 e a notizie tratte dal sito “*****” del 2017. Deduce che ove la Corte avesse esaminato fonti attuali non avrebbe potuto escludere il conflitto armato in ***** e la sussistenza di un livello di violenza indiscriminata talmente alto da far ritenere probabile il rischio in caso di rimpatrio per la sola presenza del soggetto sul territorio.
Il motivo è inammissibile.
Si tratta di una generica doglianza sul mancato aggiornamento delle fonti senza la prospettazione di fonti alternative e senza allegazione di fatti nuovi o diversi da quelli accertati dalla Corte tramite queste informazioni. La parte si limita infatti genericamente a dedurre il rischio da violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato senza spendere alcuna parola sulle ragioni della (dedotta) estensione conflitto, sulle sue caratteristiche e sulle connotazioni che esso assumerebbe nella zona di provenienza, e ciò a fronte invece di una dettagliata motivazione della Corte d’appello la quale rileva che in ***** sussiste invero un conflitto derivante dall’attività terroristica del gruppo *****, ma che non è diffuso nello Stato di provenienza del richiedente asilo, poiché la ***** è un paese molto vasto, diviso in 36 Stati, e spiega le ragioni per le quali in questo caso ha ritenuto utilizzabili le notizie tratte da sito “*****”, in uno alla informazioni tratte dai Report Amnesty e Human Rights Watch. Vero è le informazioni tratte da queste fonti non sono recentissime, ma il ricorrente non ha prospettato alcuna fonte alternativa più aggiornata (Cass. 7105/2021).
Non può quindi considerarsi soddisfatto l’onere di allegazione, né tantomeno quello di una specifica censura alle ragioni della decisione impugnata.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La parte lamenta che sia stata considerata irrilevante la documentazione in atti attestante l’integrazione sociale, e di avere lavorato come colf per alcuni periodi; lamenta inoltre che non è stata considerata la difficoltà tipica di un nuovo radicamento territoriale in caso di rimpatrio.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo si osserva che la Corte pur avendo “per completezza” fatto riferimento alle modifiche del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 apportate dal D.L. n. 113 del 2018 ha però correttamente applicato la norma nella previgente formulazione (Cass. s.u. 29459/2019).
La Corte ha osservato che a fronte di un diniego già ricevuto in primo grado la parte non ha dedotto nulla di specifico in ordine ai presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari, e ritenendo non sufficiente a tal fine l’avvio di un processo di integrazione lavorativa in assenza di condizione di vulnerabilità o di rischio a seguito di rimpatrio.
Le censure avverso questa motivazione, che fa riferimento anche alla conforme motivazione di primo grado, si risolvono in una generica affermazione che due contratti di lavoro (l’uno semestrale, l’altro trimestrale) ed altri documenti di cui non si illustra il contenuto, sarebbero sufficienti a dimostrare l’inserimento nel tessuto economico sociale, sollecitando così nella sostanza una inammissibile revisione del giudizio di fatto conforme in primo e secondo grado.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese il difetto di regolare costituzione della parte intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021