Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29965 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12931/2020 proposto da:

A.S., nato a *****, (alias S.A., nato a *****), elettivamente domiciliato in Alessandria Corso Crimea 57, presso lo studio dell’avv. Mariagrazia Marelli, del Foro di Alessandria che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1580/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di avere lasciato il suo paese dopo aver partecipato ad una manifestazione politica per la quale ha timore di essere arrestato.

La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non credibile il racconto perché connotato da contraddizioni interne, nonché contraddizioni con i documenti da lui depositati. La Corte ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), nonché i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo, affidandosi a cinque motivi. L’Avvocatura dello Stato, non costituita nei termini, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La parte lamenta che la Corte abbia erroneamente ritenuto non veritiero il documento depositato, che le sue dichiarazioni sono credibili mentre la valutazione della Corte è stata semplicistica perché fondata solo sulla valutazione di credibilità soggettiva. Deduce che egli ha fornito adeguati dettagli sui fatti da lui riferiti, tanto da individuare specifiche ragioni che lo hanno indotto a lasciare il paese di origine.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di una generica doglianza sul giudizio di inattendibilità, che non evidenzia alcun errore procedimentale da parte della Corte.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità ove sia sorretta da una motivazione adeguata e comprensibile (Cass., Sez. 1, n. 3340/2019). Il giudice è tenuto a valutare innanzi tutto se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 ed, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione, alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune ed incongruenze, non deve procedere al controllo di credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione esclusivamente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente al richiedente. Invero, il difetto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero fa venire meno il dovere del giudice di esercitare i propri poteri istruttori ed approfondire la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, limitatamente all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) (Cass., Sez. 1, n. 24575/2020; Cass., Sez. 1, n. 10286/2020; Cass., Sez. 6, n. 33096/2018; Cass., Sez. 6-1, n. 16925/2018).

Nella specie la Corte ha rilevato che il racconto è connotato da estrema genericità e contraddizioni interne nonché da contraddizioni con lo stesso documento da lui depositato; ha pertanto adeguatamente illustrato le ragioni per la quali deve escludersi il rischio persecutorio o di danno grave individuale, attenendosi ai criteri di cui al citato art. 3 e rendendo una valutazione di fatto che non è censurabile in questa sede.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c). Il ricorrente deduce di essere esposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nel caso in cui venga arrestato per ragioni politiche; che è erronea l’affermazione del giudice sulla non sussistenza di una situazione di conflitto armato interno, in quanto diverse fonti, tra cui il Report di EASO 2018 riferiscono di una violenza generalizzata di matrice politica in conseguenza degli scontri tra i sostenitori di opposti partiti, nonché tra fazioni dei medesimi partiti. Deduce inoltre che la costante crescita economica di cui riferiscono gli stessi Report (tra cui quello di Amnesty International) non ha legame con la situazione di violenza generalizzata di matrice politica alla quale egli sarebbe esposto per il ruolo di attivista del partito di opposizione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte, con giudizio di fatto che resiste alle censure svolte con il primo motivo, ha ritenuto inattendibile la storia narrata dal ricorrente e quindi anche la vicenda della (dedotta) attività politica: ha quindi escluso che il soggetto sia esposto ad un rischio individuale in ragione della vantata partecipazione alla vita politica.

Pertanto il motivo non coglie la ratio decidendi perché muove dall’erroneo assunto che le sue affermazioni siano state ritenute veritiere e che pertanto le contese politiche del paese lo riguardino direttamente.

Quanto al rischio generalizzato derivante dalla violenza indiscriminata, la Corte sulla base di informazioni tratte da fonti di cui indica la data e la provenienza ha escluso che nel paese d’origine sussista una situazione di conflitto armato.

La nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato proposta dal ricorrente non collima affatto con quella rigorosa data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte.

La determinazione del significato e della portata del concetto di conflitto armato va stabilita sulla base del significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di protezione internazionale (Diakite’, cit. p.27) e quindi “senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Diakite’, cit. p.35).

Ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La Corte Europea ha infatti precisato che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (Elgafaji, cit., p. 39). Con la conseguenza, a contrario, che se il riscontro individuale, come nel caso di specie, è del tutto assente, per beneficiare della protezione ex art. 14, lett. c) è richiesto l’accertamento di un grado molto elevato di violenza indiscriminata. La violenza indiscriminata derivante da conflitto, intesa in questi termini, è dunque cosa ben diversa dalle contese politiche e dagli scontri tra appartenenti a partiti opposti, dalla limitazione delle libertà individuali, dalle tensioni sociali ed economiche, dalla povertà, dalla diffusione della criminalità comune e dal rischio di attacchi terroristici.

3.- Con il terzo e quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 11 preleggi nonché del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. La parte deduce che ha errato la Corte a fare applicazione retroattiva delle modifiche normative introdotte dal decreto sicurezza (D.L. n. 113 del 2018) e che il ricorrente ha diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che il suo racconto è veritiero e plausibile e quindi in caso di rimpatrio sarebbe esposto a violazione di diritti umani. Lamenta inoltre che la Corte non ha tenuto in considerazione il percorso di integrazione sociale estrinsecatosi nella partecipazione a corsi di formazione e di lingua italiana e di plurime attività lavorative retribuite, come esposto nei giudizi di merito.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo si osserva che la Corte pur avendo “per completezza” fatto riferimento alle modifiche del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 apportate dal D.L. n. 113 del 2018 ha però correttamente applicato la norma nella previgente formulazione (Cass. s.u. 29459/2019).

Sulla protezione umanitaria la Corte ha osservato che non è sufficiente l’avvio di un processo di integrazione lavorativa in assenza di condizione di vulnerabilità o di rischio a seguito di rimpatrio.

Le censure avverso questa motivazione, si risolvono in una generica reiterazione della credibilità del racconto (come sopra esclusa dai giudici di merito) per cui vi sarebbe esposizione a rischio in caso di rimpatrio, e di avere svolto attività lavorativa, non meglio illustrata, sollecitando così nella sostanza una revisione del giudizio di fatto conforme in primo e secondo grado.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per avere la Corte ritenuto la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, posto che il suo appello non era manifestamente infondato, ma estrinsecazione del diritto di difesa.

Il motivo è inammissibile posto che la norma in esame non richiede ai fini dell’accertamento dell’obbligo di versare il doppio contributo che l’appello sia “manifestamente” infondato, essendo sufficiente che l’impugnazione venga respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese il difetto di regolare costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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