LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15715/2020 proposto da:
J.A., nato in ***** il ***** elettivamente domiciliato in Torino via Drovetti 18 presso lo studio dell’avv. Alfonso Aliperta che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1807/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 da Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino *****, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di avere lasciato il suo paese a seguito della uccisione del padre, aggredito per avere portato la mandria a pascolare sul terreno altrui.
La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente asilo ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Torino, adita dal richiedente, ha ritenuto l’appello manifestamente infondato, revocando il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In particolare la Corte ha osservato che nel racconto del richiedente non c’e’ traccia di persecuzioni o violenze dirette specificamente contro di lui e che in merito la difesa dell’appellante non ha offerto alcun elemento utile a censurare la pronuncia di diniego del primo giudice; ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) sulla base di informazioni tratte dal Report di Human Rights Watch del 2018/2019 e ritenuto insufficientemente provato il grado di integrazione sociale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente affidandosi a due motivi. L’Avvocatura di Stato, non costituita nei termini, ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 9 luglio 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta “l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
La parte, premessa una digressione sulla fattualità del diritto, disserta sul diritto di comprendere e di essere compresi, sulla formazione del linguaggio e sulle regole per l’audizione del richiedente asilo e l’attenuazione dell’onere della prova, trascrivendo il testo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e soffermandosi sul dovere di cooperazione; lamenta che le audizioni in sede amministrativa siano incomplete e prive di difesa tecnica e rimarca, in termini generali, la importanza della rinnovazione dell’audizione innanzi al giudice ove spesso emergono fatti gravissimi; espone, sempre in termini generali, che in base alla esperienza è dimostrato che in tale sede vengono spiegate le presunte incongruenze del racconto.
Il motivo è manifestamente inammissibile, posto che non consiste in una censura alle ragioni della decisione, ma solo una generica esposizione di regole e principi propri della materia, con digressioni di carattere culturale e sociologico, senza alcun riferimento al caso concreto e senza indicare il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso.
Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la “errata valutazione dei gravi motivi di carattere umanitario in capo la ricorrente”. Premessa la trascrizione di alcune massime della giurisprudenza di questa Corte, afferma che “con riferimento al ricorrente non pare dubbio che in capo allo stesso possa ravvisarsi una situazione di estrema vulnerabilità”.
Anche questo motivo è manifestamente inammissibile, difettando la critica (vincolata) alle ragioni della decisione di secondo grado e limitandosi la parte ad una apodittica affermazione della sussistenza di una condizione di vulnerabilità e di non meglio precisati rischi in caso di rimpatrio.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021