Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29967 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19640-2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n. 212, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARENO LATASSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 40/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 30.5.2018 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da M.M. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Interponeva appello avverso la predetta decisione il M. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 40/2020, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.M., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 14 e 17 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento sia della protezione internazionale che di quella umanitaria.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal *****, suo Paese di origine, perché minacciato dai gestori del negozio vicino a quello del padre, che si lamentavano del fatto che quest’ultimo praticasse prezzi troppo bassi. La Corte di Appello ha ritenuto la storia non credibile, in ragione della genericità delle affermazioni del richiedente e della scarsa credibilità del fatto che lo stesso non si sia rivolto alle forze dell’ordine locali. In aggiunta, il giudice di merito ha anche “… considerato che i fatti dedotti appaiono circoscritti alla sfera del diritto penale ordinario” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), esprimendo in tal modo un giudizio di non idoneità della storia ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

La censura proposta dal ricorrente attinge la sola valutazione di non credibilità, ma non anche quella, concorrente, di non idoneità del racconto. Donde l’inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire il principio per cui quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Per quanto invece concerne la protezione sussidiaria, la sentenza impugnata esamina la situazione esistente in ***** (cfr. pagg. 7 e ss. della sentenza), indicando le fonti informative consultate (cd. C.O.I.) e dando atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pagg. 9 e s. della sentenza) ed escludendo, all’esito, la sussistenza di un contesto di violenza generalizzata rilevante ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C. L’apprezzamento in fatto condotto dalla Corte territoriale viene genericamente contestato dal ricorrente, che vi contrappone – in modo inammissibile – una valutazione alternativa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472