LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28174-2020 proposto da:
K.N., rappresentato e difeso dall’avv. DIEGO GIUSEPPE PERRICONE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 282/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 9.2.2018 il Tribunale di Caltanissetta accoglieva in parte il ricorso proposto da K.N. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria, concedendogli la tutela sussidiaria prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
Interponeva appello avverso la predetta decisione il Ministero dell’Interno e la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, n. 282/2020, accoglieva il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione K.N., affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il Tribunale aveva concesso al K. la protezione sussidiaria e che, a seguito di appello del Ministero, il primo non ha proposto impugnazione incidentale per il riconoscimento di forme diverse di protezione. Tanto il profilo dello status, che quello della protezione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), di conseguenza, sono preclusi in questa sede.
Passando ai motivi del ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello non avrebbe considerato i documenti che erano stati prodotti a conferma della storia riferita dal richiedente.
La censura è inammissibile.
Il ricorrente aveva riferito di essere di religione *****, *****, e di aver lasciato il ***** per timore di essere arrestato in ragione della sua militanza nel partito indipendente denominato “***** (*****)” e di alcune violenze, nelle quali egli era rimasto coinvolto, verificatesi in occasione di due manifestazioni politiche, una nel 2010 ed una nel 2016. La Corte distrettuale ha dato atto che sia la Commissione territoriale che il Tribunale avevano espresso un giudizio di non credibilità della storia riferita dal K. (cfr. pagg. 4 e s. della sentenza impugnata) ed ha, sul punto, sostanzialmente confermato detta valutazione, discostandosi dalle conclusioni del giudice di prima istanza soltanto in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c). Simile apprezzamento, che concerne la storia personale del richiedente nel suo complesso, supera il mancato riferimento specifico ai documenti prodotti dal K. (tessera di adesione al partito *****, mandato di arresto ed altri), il cui contenuto, peraltro, non viene neppure riportato nella censura in esame.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Con le tre censure, trattate unitariamente nel ricorso e suscettibili di scrutinio congiunto, il ricorrente lamenta l’omessa considerazione, da parte della Corte di merito, del contesto interno esistente in *****, suo Paese di origine.
Le censure sono inammissibili.
La Corte di Appello ha riformato la decisione del Tribunale, denegando al K. la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), osservando che il primo giudice aveva erroneamente concesso tale forma di tutela sulla base del ricorso all’istituto del notorio, e dunque senza procedere al necessario esame delle fonti informative (cd. C.O.I.) relative al Paese di provenienza del richiedente. Ha quindi apprezzato la situazione esistente in ***** sulla base di C.O.I. aggiornate, provvedendo ad indicarle e a dare atto delle specifiche informazioni da esse ricavate (cfr. pagg. 7 e ss. della sentenza), ed ha escluso che, in concreto, potesse essere ravvisato un contesto di violenza generalizzata idoneo ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla richiamata lett. c) del già richiamato art. 14. L’apprezzamento in fatto condotto dalla Corte territoriale viene genericamente contestato dal ricorrente, che vi contrappone in modo inammissibile – una valutazione alternativa.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021