Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29972 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29704-2020 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 387/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 21.2.2019 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da S.A. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Interponeva appello avverso la predetta decisione il S. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 387/2020, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.A., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 6,14 e 17, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto fornito dal richiedente la protezione, senza considerare da un lato che la persecuzione può provenire anche da soggetto non statale, e dall’altro lato che nel caso di specie sussistevano i profili del danno grave di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a).

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese perché minacciato di morte dai propri parenti, in conseguenza del fatto che egli, *****, aveva deciso di sposare una donna di religione *****. La Corte di Appello ha ritenuto non credibile tale racconto, sia pure con motivazione particolarmente stringata, alla quale il ricorrente si limita a contrapporre una lettura alternativa degli elementi di fatto, senza avvedersi dei limiti previsti per la deduzione del vizio di motivazione innanzi la Corte di Cassazione, derivanti dal testo in vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (sul tema, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, IRv. 629830).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,artt. 112,115,116 e 702-ter c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché il giudice di merito avrebbe denegato la protezione umanitaria senza considerare, da un lato, il fatto che il richiedente aveva dedotto specifiche problematiche di salute (nella specie, era affetto da TBC ed epatite cronica) e, dall’altro lato, la significativa integrazione sociolavorativa che il predetto aveva dedotto e documentato.

La censura è fondata.

La Corte di Appello perviene al diniego della tutela umanitaria senza considerare in alcun modo né l’aspetto dell’integrazione sociolavorativa documentata dal richiedente, né quello legato alle sue problematiche sanitarie. L’affermazione, contenuta a pag. 15 della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente non avrebbe allegato una specifica situazione di vulnerabilità, né dedotto alcun profilo di pericolo legato al rientro in *****, viene direttamente attinta dal ricorrente, il quale, nella censura in esame, dà atto di aver ritualmente dedotto, nel giudizio di merito, l’esistenza di ambedue i profili di vulnerabilità, connessi, rispettivamente, alla sua integrazione in Italia ed alla sua condizione di salute (cfr. pagg. 12 e ss. del ricorso).

Sotto il profilo della integrazione sociolavorativa in Italia, peraltro, è opportuno ribadire che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09.09.2021). Nel riesaminare la fattispecie, il giudice del rinvio si atterrà a detto principio.

In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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