LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31935-2020 proposto da:
H.A., rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZO VITELLO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 597/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 29.12.2018 il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto da H.A. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Interponeva appello avverso la predetta decisione l’ H. e la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, n. 597/2020, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione H.A., affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 13 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nella forma declinata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
La censura è inammissibile.
La sentenza ha escluso la sussistenza, in ***** – Paese di origine del richiedente – delle condizioni di violenza e pericolo generalizzato di cui alla richiamata art. 14, lett. c sulla base di informazioni desunte da C.O.I. aggiornate al 2018 e 2019 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), dando atto delle specifiche informazioni da esse tratte. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe denegato la tutela umanitaria, senza considerare la significativa integrazione sociolavorativa raggiunta dal richiedente in Italia.
La censura è fondata.
La Corte di Appello perviene al diniego della tutela umanitaria senza considerare in alcun modo l’aspetto dell’integrazione sociolavorativa documentata dal richiedente, che la stessa decisione impugnata definisce “adeguata” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Sul punto, è opportuno ribadire che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09.09.2021). Nel riesaminare la fattispecie, il giudice del rinvio si atterrà a detto principio.
In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa alla Corte di Appello di Caltanissetta, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021