Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29974 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20343-2020 proposto da:

I.F., rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA MAESTRI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI MILANO depositata il 02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da I.F. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I.F., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,10,22 e 117 Cost., artt. 2, 3, 4 e 8 della Convenzione E.D.U., art. 3 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991, art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5,D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 ed D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare la decisiva circostanza che il richiedente aveva avuto, da una stabile relazione intrattenuta con una connazionale, una figlia, nata in Italia in data *****.

La censura è inammissibile.

La circostanza dedotta dal ricorrente e’, in astratto rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; trattandosi di evento anteriore al deposito della decisione impugnata, essa avrebbe dovuto, e potuto, essere dedotta nel corso del giudizio di merito. Poiché l’ordinanza del Tribunale di Milano non dà conto in alcun modo della nascita di una figlia dell’ I. durante la sua permanenza in Italia, il ricorrente avrebbe dovuto specificare di aver tempestivamente dedotto tale circostanza nel corso del predetto giudizio di merito, indicando il momento e lo strumento processuale con cui ciò sarebbe avvenuto. In difetto, la censura deve essere considerata nuova e, come tale, inammissibile.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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