LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8042/2017 proposto da:
F.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 142, presso lo studio dell’avvocato Pennisi Vincenzo Alberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Leocata Marco Maria, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
International Credit Recovery (8) S.r.l., che agisce tramite la propria procuratrice Prelios Credit Servicing S.p.a., già Pirelli Re Credit Servicing S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Saletti Achille, Daleffe Giovanni, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 312/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello di Torino, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di F.M.G. tesa a far dichiarare la nullità o l’inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta il 22 maggio 1996 sull’immobile di sua proprietà, sito in *****, da parte del Banco di Sicilia, in base a un decreto ingiuntivo ottenuto in forza di fideiussione prestata dall’attrice a favore della F. Costruzioni s.p.a.
Ha osservato che, sebbene l’immobile fosse stato costituito in fondo patrimoniale con atto anteriormente trascritto (l’8 febbraio 1995), l’attrice, che pur aveva prestato la fideiussione dopo la suddetta costituzione, non aveva assolto all’onere della prova circa l’estraneità della garanzia ai bisogni della famiglia e circa la consapevolezza di tale fatto in capo alla banca.
La F. ricorre per cassazione articolando un unico motivo.
La International credit recovery (Icr) s.r.l., tramite propria procuratrice, resiste con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. – Con unico motivo la ricorrente, denunziando la violazione o falsa applicazione dell’art. 170 c.c., in relazione agli artt. 1936 e 2967 c.c., sviluppa la tesi che ” – in presenza di una fideiussione (..) a favore di una società (..) – ricorrono in re ipsa entrambi i presupposti: sia quello dell’estraneità sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l’esistenza della fideiussione medesima”; cosicché la prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione.
Il motivo è palesemente infondato.
II. – Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe errato in diritto (a) nel non valutare che la fideiussione era stata prestata a favore di una società, talché l’atto non poteva avere inerenza diretta e immediata alle esigenze familiari; (b) nel non considerare che sarebbe stato all’uopo sufficiente dimostrare semplicemente che il credito, in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sul bene costituito in fondo, scaturisse da una simile fideiussione.
Sennonché non soffre alcuna eccezione il principio dell’onere della prova in casi simili, nel senso che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava sempre su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; e a tal fine occorre che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa (v. Cass. n. 4011-13, ma anche, per varie applicazioni, Cass. n. 12998-06; Cass. n. 12730-06; Cass. n. 1652-16; Cass. n. 21800-16, Cass. n. 18110-20).
III. – Altrettanto consolidato è il principio per cui l’accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. n. 11230-03, Cass. n. 17230-07 e molte altre).
Esattamente al contrario di quanto predicato nell’attuale ricorso, il principio anzidetto va semplicemente integrato affermandosi che la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare; cosicché non può considerarsi desumibile dal semplice fatto della tipologia di atto (la fideiussione nei confronti di una società) in sé e per considerato.
Tutto ciò la corte d’appello di Torino ha esattamente considerato, cosicché in niente l’impugnata sentenza può dirsi errata.
IV. – In ultimo la ricorrente ha contestato la condanna alle spese.
La contestazione, tuttavia, non assurge a motivo di censura, essendo semplicemente correlata al fondamento della domanda di cassazione.
Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 16.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021