Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29986 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22248/2020 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Martini, (Pec: cristina.martini.venezia.pecavvocati.it) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta per legge;

– intimato –

avverso la sentenza n. 799/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

S.M., *****, ricorre per cassazione con due motivi contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 per non avere la corte d’appello considerato tutti gli elementi necessari a delineare la situazione socio-politica “della *****”) è inammissibile;

anche a voler ascrivere a mero errore materiale il riferimento del ricorrente alla ***** anziché al *****, suo paese di provenienza, vi è che la corte territoriale ha svolto l’accertamento richiesto con motivazione completa e puntuale, escludendo la credibilità del racconto del richiedente in ordine alla sua condizione di omossessuale ed escludendo pure l’esistenza in ***** di una situazione di violenza generalizzata;

l’attuale doglianza si risolve in una generica critica alla valutazione di merito, notoriamente irrilevante in cassazione;

il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm. per avere la corte territoriale mancato di considerare gli elementi rilevanti ai fini della protezione umanitaria, e in particolare l’integrazione sociale del richiedente) è inammissibile per difetto di autosufficienza;

il cuore della censura si risolve nell’assunto che, sebbene nella ritenuta (dalla corte d’appello) non credibilità del racconto posto a fondamento della decisione di espatriare, la corte avrebbe dovuto comunque considerare che, dopo vari anni di permanenza in Italia (dal 2015), il ricorrente si è integrato e lavora con regolare contratto;

e’ decisivo constatare che – finanche nell’ottica del recente arresto di cui alla sentenza n. 24413 del 2021 delle Sezioni unite di questa Corte – in nessun modo risulta dal ricorso quando e come sia stata dedotta una simile circostanza dinanzi al giudice d’appello, posto che di essa non v’e’ traccia nella decisione impugnata;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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