LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27635/2020 proposto da:
B.M., rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Costa, (Pec: elisabetta.costa.ordineavvocatipadova.it) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta per legge;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1219/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
B.M., *****, ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia di rigetto del gravame in tema di protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo di ricorso assume che la sentenza sia carente di motivazione a proposito dell’affermata non credibilità del racconto del ricorrente;
il motivo è inammissibile poiché del tutto generico, atteso che invece la valutazione al riguardo resa dalla corte territoriale è motivata in relazione agli indici di non affidabilità intrinseca del racconto, per contraddittorietà e mancanza di riferimenti specifici;
il secondo motivo assume la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 nella parte in cui l’impugnata sentenza ha affermato l’irrilevanza dei fatti narrati in ordine alla protezione sussidiaria;
il motivo è inammissibile perché parziale a fronte del giudizio della corte d’appello circa l’esclusione di condizioni di violenza generalizzata da conflitto armato nel territorio di provenienza del richiedente;
va aggiunto che nella parte finale del secondo motivo v’e’ un accenno all’avvenuta integrazione del richiedente nel contesto socio-lavorativo italiano; ma si tratta di affermazione non riscontrata dalla sentenza e che non possiede, di per sé, alcuna rilevanza rispetto ai fondamenti della protezione sussidiaria, costituente unico oggetto di doglianza;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021