Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29994 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1399/2015 R.G. proposto da:

M.B., quale socio e coobbligata solidale di Ottiero di B.M. & co. s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia e Arianna Scione, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Amatucci e dall’avv. Fabio Russo, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4752/32/14, depositata il 16/05/2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 4752/32/14 del 16/05/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 541/46/12, che aveva accolto il ricorso di Ottiero di B.M. & C. s.a.s. (di seguito Ottiero s.a.s.) avverso l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato notificato a seguito di rettifica del reddito in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società “cartiera” Linea Carni s.r.l., con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi;

1.2. la CTR, accogliendo parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermava l’avviso con riferimento alla ripresa IVA ma riteneva deducibili i costi, vertendosi in materia di utilizzazione di fatture emesse per operazioni solo soggettivamente inesistenti;

2. avverso la sentenza della CTR M.B., quale socio coobbligato solidale della cessata Ottiero s.a.s., proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che, come si evince dall’esame del fascicolo processuale, l’originario ricorso davanti alla CTP è stato proposto da Ottiero s.a.s., senza la necessaria partecipazione dei soci, litisconsorti necessari;

1.1. invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo” (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016);

1.2. la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto dal collegio nella medesima composizione; in tal caso la riunione può essere disposta anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 3789 del 15/02/2018);

1.3. non ricorrendo l’ipotesi da ultimo evidenziata ed essendosi svolti i giudizi di primo e secondo grado in violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità delle sentenze della CTP e della CTR con conseguente loro cassazione e rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado, in diversa composizione, che provvederà alla rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio;

2. tenuto conto del complessivo esito della controversia e del mancato rilievo da parte di entrambe le parti della violazione del litisconsorzio necessario, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio finora celebrato.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio di primo grado previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi; compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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