LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10282/2015 R.G. proposto da:
M.B., quale socio e coobbligata solidale di Ottiero di B.M. & co. s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia e Arianna Scione, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Amatucci e dall’avv. Fabio Russo, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di *****, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8803/03/14, depositata il 15/10/2014.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 8803/03/14 del 15/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha rigettato l’impugnazione proposta da Ottiero di B.M. & C. s.a.s. (di seguito Ottiero s.a.s.) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 01/28/13, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato emesso a seguito di rettifica del reddito in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società “cartiera” Linea Carni s.r.l., con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi;
1.2. la CTR rigettava il ricorso di Ottiero s.a.s. confermando integralmente l’avviso di accertamento, sia con riferimento alla ripresa IVA sia con riferimento alla indeducibilità dei costi, i quali non erano stati documentati;
2. avverso la sentenza della CTR M.B., quale socio coobbligato solidale della cessata Ottiero di B.M. & C. s.a.s., proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. va pregiudizialmente evidenziato che, come si evince dalla visura camerale storica prodotta in atti, Ottiero s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese in data ***** e si è estinta (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010);
1.1. ne consegue che il ricorso in appello, notificato il 28/06/2013, così come evincibile dalla sentenza della CTR, è stato proposto da una società non più esistente ed e’, quindi, inammissibile (Cass. n. 24853 del 09/10/2018; Cass. n. 15035 del 16/06/2017; si veda, altresì, Cass. n. 17360 del 17/06/2021), con rilievo che può senz’altro essere formulato in via officiosa, riguardando il profilo della legittimazione ad causam (cfr. Cass. n. 29505 del 24/12/2020; Cass. n. 31574 del 06/12/2018);
1.2. all’inammissibilità del ricorso in appello consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata;
2. quanto alle spese di lite, la circostanza che il rilievo concernente l’inammissibilità del ricorso in appello di Ottiero s.a.s. è stato effettuato d’ufficio, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di cassazione;
2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso in appello proposto da Ottiero di B.M. & C. s.a.s. e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021