LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2626/2020 proposto da:
B.A., quale genitore della minore B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell’avvocato Botti Andrea, rappresentato e difeso dagli avvocati Tinelli Maria Grazia, Tirelli Patrizia, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., minore in persona del tutore provvisorio Ba.Ca., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Pellacani Maria Letizia, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3399/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/05/2021 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d’Appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’adottabilità della minore B.M. e la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori B.A. e R.C..
1.1 A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato che la minore a soli tre mesi di vita, è stata istituzionalizzata per le gravi carenze genitoriali riscontrate; che il padre dal ***** in poi non è stato in grado di acquistare la capacità genitoriale necessaria a garantire alla minore stabilità affettiva e condizioni di vita capaci di garantire il suo sviluppo e la sua crescita armonica; che non vi sono altri parenti con i quali il minore abbia rapporti significativi; che l’analisi svolta dal CTU è coerente con le conclusioni assunte in quanto nell’elaborato viene precisato che la personalità del ricorrente è caratterizzata da elementi di reattività aggressiva e rivendicatività polemica abbastanza stabili e ripetuti nel tempo da cui deriva una scarsa capacità di contenimento. La reattività evidenzia un disturbo delle capacità affettive ed in particolare della capacità di riflettere sul significato delle proprie reazioni emotive. E’ necessario, secondo il CTU, un particolare sforzo per passare da un assetto di attribuzione completa delle responsabilità ai servizi territoriali ad una concezione più responsabilizzante. Aggiunge il CTU che la continuità dei vissuti rivendicativi pongono un ragionevole dubbio sulla capacità del ricorrente di cambiare la sua disponibilità verso una revisione critica dei suoi pensieri e comportamenti, incentrati su una pluralità di comportamenti violenti endofamiliari durante la vita di coppia con la madre della minore e successivamente in un costante atteggiamento ostile verso le agenzie pubbliche di sostegno. Rimane fermo il pensiero di una macchinazione pubblica volta a escludere la relazione tra padre e figlia, senza alcun pensiero rivolto verso le condizioni attuali di vita della minore e ciò che le figure di riferimento hanno fatto per lei sul piano affettivo, relazionale e di sostegno complessivo. Questo atteggiamento caratterizzato da un pensiero tossico ineliminato, rende del tutto pregiudizievole la relazione padre figlia.
1.2 La madre si è disinteressata della figlia dal *****.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il padre della minore, accompagnato da memoria. Ha resistito con controricorso il tutore, anch’esso accompagnato da memoria.
3. Nel primo motivo viene dedotta l’apparenza della motivazione in relazione all’abuso di sostanze alcooliche psicofarmaci da parte del ricorrente, laddove gli esami tossicologici eseguiti su entrambi i genitori avevano dato esito negativo.
3.1 La censura è inammissibile dal momento che la ratio decidendi posta a sostegno dell’accertamento della situazione di abbandono non è fondata sull’abuso di sostanze stupefacenti o alcooliche ma sull’incapacità di gestione delle pulsioni violente e rabbiose nel percorso di vita del ricorrente intercettato dalle valutazioni svolte in primo e rinnovate in secondo grado attraverso la consulenza tecnica d’ufficio.
4. Nel secondo motivo la medesima censura viene invece correlata all’interruzione, per disposizione dei servizi sociali, delle visite padre figlia. Questa circostanza riportata come un semplice dato di fatto, è stata invece uno snodo chiave per giungere a dichiarare lo stato di abbandono ed incidere drasticamente sui diritti fondamentali del minore e dei suoi genitori. La conflittualità non poteva essere ritenuta una valida giustificazione dal momento che gli incontri protetti potevano avvenire separatamente. L’affidamento della minore ai servizi sociali avrebbe consentito in forma del tutto protetta tali incontri, non potendo la separazione dei genitori o la cessazione della relazione affettiva determinarne la sopravvenuta sospensione.
4.1 Anche questa censura è inammissibile perché del tutto estranea alle rationes decidendi poste a base della decisione impugnata che non ha accertato l’abbandono per l’intervenuta sospensione degli incontri ma all’esito di una complessa indagine, esaurientemente motivata della capacità genitoriale in particolare del padre appellante e attuale ricorrente.
5. Nel terzo motivo la medesima censura è rivolta al rapporto con i servizi sociali. La valutazione deriva dall’errato esame di episodiche tensioni ed è fondato su un giudizio vago ed indeterminato.
5.1 La censura è inammissibile perché prospetta una valutazione alternativa del complessivo atteggiamento tenuto dal ricorrente nei confronti delle agenzie pubbliche rispetto a quella formante oggetto dell’insindacabile accertamento di fatto svolto sul punto dal giudice del merito.
6. Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 654 c.p.p., per avere la Corte d’appello considerato efficace oltre i limiti di legge la sentenza di assoluzione emessa in favore del ricorrente in relazione al reato di maltrattamenti ed aver motivato in forma soltanto apparente sul punto.
6.1 Anche questa censura è radicalmente inammissibile perché del tutto estranea alle rationes decidendi poste a base del provvedimento impugnato. La corte territoriale ha richiamato la sentenza penale solo per evidenziare le ragioni dell’assoluzione ma senza fondare il proprio giudizio in relazione all’abbandono su di essa.
7. Nel quinto motivo viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,5,8, in relazione all’applicazione dei principi posti a base della dichiarazione di abbandono. E’ vero che la minore ha avuto molti problemi per la forte conflittualità tra i genitori ma il comportamento tenuto dai Servizi e culminato con l’interruzione dei rapporti ha costituito un castigo nei loro confronti senza ispirarsi al parametro normativo dell’interesse preminente del minore a restare nella sua famiglia di origine, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della CEDU. Non sono stati considerati i riscontri positivi della prima fase degli incontri e non sono state analizzate le cause del cambio di atteggiamento da parte del ricorrente che non è stato sostenuto quando ha incontrato difficoltà. La rapidità della decisione sull’affido, giustificata dalla tenerissima età della minore lo ha trasformato fin dall’inizio in un veicolo per l’adozione, tanto da indurre all’interruzione anche dei rapporti con la sorella tredicenne F..
7.1 Il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità perché rivolto esclusivamente a fornire un giudizio dell’andamento dei fatti che colpevolizzi i servizi territoriali senza alcun rilievo relativo alla specifica valutazione della capacità genitoriale oggetto di ampia indagine, peraltro esaurientemente argomentata dalla Corte d’Appello. Le caratteristiche soggettive e gli elementi tratti dai fatti accertati (condotte reiterate aggressive e violente, rabbia non elaborata che ostacola il riconoscimento delle effettive esigenze di una relazione genitoriale con una figlia minore) che hanno condotto la Corte d’Appello all’accertamento dello stato d’abbandono non sono state oggetto di censura. Le contestazioni hanno riguardato l’interruzione degli incontri e le carenze dei servizi sociali ma non il nucleo decisionale della valutazione negativa, oggetto di esame diacronico, sviluppato fino all’attualità, dell’inidoneità genitoriale del ricorrente.
8. In conclusione il ricorso è inammissibile.
9. Non si ritiene tuttavia di applicare il principio della soccombenza ma di procedere alla compensazione delle spese processuali in considerazione delle conseguenze della dichiarazione di adottabilità, coperta da giudicato, per i genitori biologici del minore che comprensibilmente li induce a non tralasciare alcuna forma di resistenza e di difesa per tutelare la conservazione della genitorialità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente le spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021