Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30005 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3339/2020 proposto da:

D.T.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Lombardo Chiara, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S.; B.R.; T.C.;

D.T.G.; De.To.Ge.; A.M.;

– intimati –

Avv. F.L., in qualità di curatore speciale della minore;

– intimata –

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2893/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/05/2021 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La corte d’appello di Firenze, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’adottabilità della minore D.T.B.C. sulla base delle seguenti affermazioni:

la situazione dei genitori è di particolare gravità. Il padre pluridetenuto per reati legati alle sostanze stupefacenti e ristretto in carcere, non ha superato la condizione di tossicodipendenza che vive da 25 anni e all’esito dell’indagine peritale è risultato fortemente carente e non capace di un recupero in tempi compatibili con le esigenze di sviluppo psicofisico della minore.

La madre, secondo la Corte d’Appello, è risultata incapace di impegnarsi concretamente nella relazione della figlia, non essendo consapevole delle proprie responsabilità e non dimostrando volontà riparativa effettiva o di recupero della genitorialità.

I nonni materni, quelli paterni e gli zii paterni, secondo le risultanze dell’indagine peritale, non possono essere ritenute risorse adeguate per un eventuale affidamento della minore atteso il vissuto familiare anche recente, riportato nella sentenza impugnata.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione D.T.A., accompagnato da memoria.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la motivazione del provvedimento impugnato meramente apparente quanto all’accertamento della situazione di abbandono. In particolare la parte ricorrente sottolinea l’errata valutazione dell’episodio relativo al trasferimento della minore da Arezzo a Napoli presso i nonni paterni senza preventiva comunicazione, rilevando come tale vicenda sia stata erroneamente ritenuta indicativa dello stato di abbandono, tenuto conto dell’accudimento della minore da parte della famiglia dei nonni paterni e le buone condizioni in cui versava al momento del rinvenimento.

Nel secondo motivo la medesima censura viene prospettata sotto il profilo del diritto del minore di mantenere i rapporti con la famiglia di origine. In particolare viene lamentata l’assenza di risposta alla richiesta di esercizio del diritto di visita del ricorrente dell'*****; l’annullamento dell’incontro del *****; il ripristino solo successivamente su richiesta del difensore e con dilatazione temporale dovuta a disfunzioni del servizio. Tali criticità ampiamente segnalate nell’appello non sono state affatto menzionate nella decisione impugnata.

Nel terzo motivo viene lamentata l’omessa motivazione sulla doglianza relativa ai tempi adottati dal Tribunale per i minorenni che, contestualmente al conferimento della consulenza tecnica d’ufficio disponeva l’allontanamento della minore dall’istituto e l’affidamento in famiglia con grave pregiudizio di tutti i componenti della famiglia di origine coinvolti nel giudizio. Nessun rilievo è stato dato alla circostanza e alla richiesta dei Servizi al ricorrente di non presentarsi come padre con la minore negli incontri protetti, mentre gli affidatari erano denominati babbo e mamma.

In memoria vengono evidenziati elementi di fatto intervenuti dopo la sentenza d’appello. Il fine pena per il ricorrente non il 2033 ma una data più vicina perché lo stesso è stato rimesso in termini per l’appello. Il ricorrente ha conseguito il diploma di terza media. I fatti per i quali sta scontando la pena sono molto datai e lontani dal percorso di rieducazione e risocializzazione posto in essere dal ricorrente dopo la nascita della figlia e l’ingresso in comunità.

I motivi di ricorso possono essere affrontati unitariamente in quanto logicamente connessi e dichiarati inammissibili, in quanto, per ciò che riguarda la genitorialità del ricorrente, in primo luogo, rivolti a valorizzare circostanze di fatto, peraltro atomitisticamente considerate, che la Corte d’Appello ha ritenuto insindacabilmente recessive rispetto al quadro ricostruttivo ampio, esauriente ed adeguatamente motivato delle emergenze ritenute decisive anche alla luce delle conclusioni della consulenza d’ufficio. In secondo luogo deve rilevarsi che si tratta di censure che non colpiscono le rationes decidendi del provvedimento impugnato in relazione all’accertata situazione di abbandono. La Corte ha fondato la propria negativa valutazione sulle complessive condizioni di vita del D.T. e dalla rilevata impossibilità di recupero in tempi adeguati allo sviluppo del minore, attesa la perdurante situazione di criticità soggettiva e la non solo attuale ed episodica condizione detentiva. Ha aggiunto la mancanza di un progetto genitoriale, essendo la domanda del ricorrente stata rivolta solo all’affidamento alle figure vicarianti endofamiliari.

Quanto alle censure relative alla disponibilità e capacità di queste ultime, deve rilevarsi che su di esse, contumaci in appello è caduto il giudicato, in mancanza della loro partecipazione al giudizio di legittimità.

Il motivo sul diritto del minore a vivere nella famiglia di origine non impedisce il prodursi definitivo degli effetti del giudicato quanto alle loro pregresse si dimostra di affidamento. Peraltro la Corte d’Appello, con valutazione di fatto incensurabile, ha evidenziato l’insufficienza complessiva del nucleo familiare paterno ad occuparsi in chiave vicariante della minore.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non vi è statuizione sulle spese processuali in assenza di parti resistenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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