Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.30011 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13756-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PHARMA GAS SRL, in persona del legale rappresentante, C.V.A. e D.W.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCARAFILE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 375/2015 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST.

di LECCE, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Pharma Gas S.r.l., C.V.A. e D.W.M. impugnavano gli avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP e IVA (relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008) a loro notificati dall’Agenzia delle Entrate; gli atti impositivi scaturivano da p.v.c. della Guardia di Finanza del 3/7/2008, sulla base del quale l’Agenzia riteneva che le attività di trasporto di medicinali e di intermediazione con la Adivar-Comifar S.p.A., formalmente svolte dalle imprese individuali di C. e D., fossero in realtà imputabili alla Pharma Gas, di cui i predetti erano soci, e che l’operazione mirasse al solo scopo di ottenere indebitamente vantaggi fiscali e contributivi.

La C.T.P. di Brindisi respingeva il ricorso.

La C.T.R. della Puglia – con la sentenza n. 375/24/15 del 23/2/2015 – accoglieva l’appello e riformava integralmente la decisione di primo grado; il giudice dell’impugnazione rilevava che l’Agenzia delle Entrate aveva fondato sulle medesime ragioni altri avvisi di accertamento – relativi agli anni d’imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 – e che dalla stessa C.T.R. erano state accolte le doglianze dei contribuenti con pronuncia passata in giudicato (sentenza n. 292/24/2013) alla quale la decisione si doveva uniformare (“… se per gli anni dal 2002 al 2005 vi potevano essere delle differenze, per l’anno 2006 ci si trova nella medesima situazione degli anni 2007 e 2008 in esame. Per il contenzioso degli anni precedenti, compreso il 2006, la Commissione ha accolto l’appello e per essa non è stato proposto ricorso per cassazione divenendo così definitiva. Per l’anno 2006 che ripete esattamente gli eventi del 2007 e 2008 si è realizzato il giudicato esterno definitivo che questa Commissione non può dimenticare ma deve necessariamente riconosce e confermare in questa sede”).

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

All’impugnazione hanno resistito, con controricorso, la Pharma Gas S.r.l., C.V.A. e D.W.M., che hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del 27 maggio 2021, ma il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto di doversi uniformare alla decisione resa inter partes e relativa ad altre diverse annualità (2002-2006), sebbene il giudicato intervenuto sul rapporto giuridico d’imposta relativo ad esse non potesse esplicare effetti su diversi periodi, non fondandosi la pretesa fiscale sui medesimi comuni presupposti.

Col secondo motivo si denuncia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essere la C.T.R. incorsa in minuspetizione, avendo erroneamente ravvisato un giudicato esterno preclusivo all’esame del thema decidendum (avente ad oggetto gli atti impositivi relativi agli anni 2007 e 2008).

2. Il ricorso è inammissibile, posto che la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi, una sola delle quali attinta dalle censure dell’Agenzia delle Entrate.

Dall’esame della sentenza si evince che la C.T.R., in primis, ha rinviato per relationem (come ammette l’art. 118 disp. att. c.p.c.) alla propria decisione sugli avvisi di accertamento 2002-2003-2004-2005-2006 e alle inerenti contestazioni (“relative ai trasporti, ai rapporti di agenzia ed al fatturato rilevando la perfetta regolarità dimostrata dalla documentazione in atti”) e, richiamando la precedente valutazione su “la fragilità delle presunzioni e l’assenza di alcuna prova concreta”, ha concluso, anche per gli atti impositivi 2007-2008, che “la sentenza impugnata deve essere riformata e l’appello va accolto”.

Solo quale seconda ratio decidendi (come si evince dall’incipit “va inoltre richiamato”) la C.T.R. della Puglia ha fondato le proprie statuizioni sul giudicato esterno, affermando – come già esposto l’identità della situazione fattuale posta a base degli avvisi 20072008, rispetto a quella riscontrata e accertata in via definitiva nel 2006.

I motivi di ricorso formulati dall’Agenzia delle Entrate riguardano solamente la seconda ratio decidendi, mentre la prima – con cui sono state ribadite per gli atti impositivi 2007-2008 le valutazioni precedentemente compiute sugli elementi posti a fondamento degli avvisi già oggetto di impugnazione – non è oggetto dell’impugnazione dell’Amministrazione.

Consegue a quanto esposto l’inammissibilità dell’impugnazione conformemente a quanto statuito, ex multis, da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309-01 (“Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse”) e da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076-01 (“Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza”).

3. Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

4. Poiché la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’Agenzia ricorrente a rifondere a Pharma Gas S.r.l., C.V.A. e D.W.M. le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 7.290,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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