LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10369-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
C.S., e CA.PA., la prima “in proprio e quale ex supposta socia e ultima asserita legale rappresentante” della R.I. DI C.S. E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (C.F.
*****), il secondo “in proprio e quale ex asserito socio” della medesima società, rapp.ti dif.si, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti CESARE GLENDI e LUIGI MANZI, presso lo studio del quale sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA FEDERICO CONFALONIERI, n. 5;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1110 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.
FATTO E DIRITTO
Osservato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a CA.PA. ed a C.S., il primo quale socio e la seconda quale socia e legale rappresentante della R.I. DI C.S. & C. S.A.S., riprese per I.R.A.P. ed I.R.P.E.F. relative agli anni di imposta 2003 e 2004;
che i contribuenti impugnarono gli avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Genova che, con sentenze nn. 205/13/10, 204/13/10, 200/13/10, 201/13/10, 202/13/10, 203/13/10, 206/13/10, 207/13/10 rigettò i ricorsi;
che tali decisioni furono quindi appellate innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, previa riunione, con sentenza n. 1110, depositata il 16.10.2014, accolse i gravami osservando – per quanto in questa sede ancora interessa – come le sentenze fossero state pronunziate nei confronti di una società estinta, siccome cancellata dal registro delle imprese e, in ogni caso, come fosse stato violato la L. n. 212 del 2000, art. 7;
che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si sono costituiti, con controricorso, C.S. e CA.PA., la prima “in proprio e quale ex supposta socia e ultima asserita legale rappresentante” della R.I. DI C.S. E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, il secondo “in proprio e quale ex asserito socio” della medesima società;
Considerato che con il primo motivo la difesa dell’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente riferito l’estinzione della società R.I. DI C.S. & C. S.A.S. alla data in cui la stessa fu cancellata dall’Albo delle imprese artigiane (29.12.2003) per cessazione delle attività, anziché a quella (corrispondente al 30.7.2010 e, dunque, successivo alla notifica degli avvisi di accertamento impugnati) di sua cancellazione dal registro delle imprese;
che il motivo è inammissibile;
che rilevata in via preliminare l’inammissibilità – per estraneità rispetto a quanto consentito dall’art. 372 c.p.c. – della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente nel presente grado di giudizio (cfr. anche ricorso, p. 9, cpv.) e che il ricorso non chiarisce (in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) a quali delle otto sentenze riunite dalla C.T.R. la doglianza faccia riferimento, osserva il Collegio come il motivo pecchi di specificità (cfr. nuovamente l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), avendo esso ad oggetto una circostanza fattuale (i.e. l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data 30.7.2010) di cui non solo non è fatta menzione nella gravata decisione, ma relativamente alla quale, per altro verso, non è indicato se, come e quando essa fu introdotta nei precedenti gradi di giudizio: d’altronde è pacifico che, ove una determinata questione giuridica – che, come nella specie, implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02);
che con il secondo motivo la difesa dell’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2312,2313 e 2324 c.c., nonché con l’art. 5 del T.U.I.R., per non avere la C.T.R. considerato che, a tutto volere, “l’estinzione della società dà… vita ad un fenomeno di carattere successorio, in virtù del quale nei rapporti che già facevano capo alla società subentrano i soci”, con conseguente legittimità della notifica degli avvisi di accertamento impugnati, siccome eseguita anche nei confronti della C. e del CA. in proprio, quali ex soci della R.I. DI C.S. & C. S.A.S.;
che il motivo è inammissibile;
che, dalla lettura dell’avviso di accertamento riprodotto – ai fini del rispetto di quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, c.p.c. – alle pp. 12-15 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, emerge chiaramente che lo stesso fu effettivamente emesso e notificato (anche) nei confronti degli odierni controricorrenti, entrambi nella qualità di Soci della R.I. DI C.S. & C. S.A.S. (cfr. pp. 12, ult. cpv. e 13 prime 3 righe); la medesima circostanza emerge, altresì, dalla lettura della p. 15 del ricorso, relativamente alla posizione della C.. Sennonché, pur essendo noto il principio – costantemente affermato da questa sezione – per cui l’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass., Sez. 5, 12.10.2018, n. 25487, Rv. 650804-01), cionondimeno il ricorso non chiarisce (ancora una volta in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) a quali delle otto sentenze riunite dalla C.T.R. ed impugnate in questa sede i riprodotti avvisi di accertamento facciano riferimento (ciò è tanto più rilevante se si considera che, in ordine agli avvisi di accertamento relativi alla posizione del CA., alcunché è stato finanche trascritto);
che con il terzo ed ultimo motivo la difesa dell’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento impugnato, siccome asseritamente contenente la relatio ad un precedente avviso di accertamento “che non era stato allegato e non era mai stato precedentemente notificato all’esponente” (cfr. sentenza impugnata, ult. p.);
che il motivo è inammissibile;
che ancora una volta il ricorso non chiarisce (in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) a quali delle otto sentenze riunite dalla C.T.R. ed impugnate in questa sede il dedotto vizio si riferisca, sì da precludere al Collegio ogni valutazione in proposito. Ciò, peraltro, appare tanto più rilevante considerando che: a) il motivo – cfr. pp. 16 e 17 – fa inizialmente riferimento ad una difesa sviluppata solo nell’appello (peraltro trascritto in parte qua) proposto dalla C.; b) nello sviluppo del mezzo di gravame, poi, l’AGENZIA genericamente si riferisce a tutti gli avvisi di accertamento impugnati; c) nel controricorso – cfr. pp. 45 ss. – viene infine evidenziato come la doglianza relativa alla violazione dell’art. 7 cit. sarebbe stata svolta, in sede di appello, dal solo CA.; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. al pagamento, in favore di C.S. e CA.PA., delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. al pagamento, in favore di C.S. e CA.PA., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 13.000,00 (treedicimila/00) per compenso professionale, oltre al 15% sull’importo liquidato a titolo di compenso professionale per rimborso forfetario spese generali, nonché agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021
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