LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13402-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
E.O., nella qualità di socio ed ex liquidatore della GARDA S.R.L., rapp. dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. ANTONIO VINCENZI, unitamente al quale e’ elett.te dom.to in ROMA, alla VIA BORGOGNONA, n. 47, presso lo studio dell’AVV. G. BRANCADORO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 618/18/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 31/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.
FATTO E DIRITTO
Osservato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide alla ripresa, nei confronti della GARDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, di I.V.A. relativa all’anno di imposta 2006 a fronte di ricavi non contabilizzati e partecipazione ad operazioni inesistenti;
che la contribuente impugnò l’avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Ravenna la quale, con sentenza 278/01/09, rigettò il ricorso;
che tale decisione fu appellata da E.O., quale socio e liquidatore della GARDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, innanzi alla C.T.R. dell’Emilia Romagna che, con sentenza n. 618/18/14, depositata il 31.3.2014, accolse il gravame evidenziando – per quanto in questa sede ancora interessa – la nullità dell’avviso di accertamento impugnato, siccome notificato alla GARDA S.R.L. allorché questa era già cessata e cancellata dal registro delle imprese;
che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si è costituito, con controricorso illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., E.O., nella qualità di socio ed ex liquidatore della GARDA S.R.L.;
Considerato che con il primo motivo la difesa dell’AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la “nullità per violazione dell’art. 88 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c., comma 2 e dei principi di divieto di abuso del diritto processuale” (cfr. ricorso, p. 9, penultimo cpv.), per non avere la C.T.R. considerato “l’abuso del diritto processuale compiuto dalla controparte, la quale prima ha dato luogo alla violazione processuale, predisponendo il ricorso introduttivo a nome della società cancellata, per poi dolersene, una volta visto l’esito negativo del giudizio” (cfr. ivi, p. 14, cpv.);
che con il secondo motivo l’AGENZIA DELLE ENTRATE Si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4) della nullità della gravata decisione per violazione dell’art. 75 c.p.c., nonché dell’art. 2495 c.c., comma 2, per non avere la C.T.R. dichiarato l’originario ricorso inammissibile, siccome proposto da un soggetto – la GARDA S.R.L. in liquidazione – già estinto;
che i due motivi – i quali, per identità di questioni agli stessi sottese ben possono essere trattati congiuntamente – sono fondati;
che emerge dagli atti riprodotti (ai fini della specificità dei motivi, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità predisposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE (cfr. p. 11), che (1) l’originario ricorso innanzi alla C.T.P. fu effettivamente proposto dalla GARDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e (2) che lo stesso fu notificato all’Agenzia delle Entrate in data 24.12.2008-5.1.2009 (cfr. ivi, timbro di ricezione apposto in calce alla pagina, nonché la data apposta in calce alla pagina “15” del ricorso riprodotta alla p. successiva). Dalla motivazione della impugnata decisione (cfr. p. 1, terzo cpv.) si coglie, inoltre, che (3) la società in questione fu cancellata dal registro delle imprese in data 8.8.2008. Non e’, infine, contestato tra le parti (cfr. ricorso, p. 3, quarto cpv. e controricorso, p. 1, penult. cpv.) che (4) l’avviso di accertamento impugnato fu notificato alla GARDA S.R.L. dopo la cancellazione dal registro delle imprese e, precisamente, in data 4.11.2008;
che trova, dunque, applicazione, il principio – ormai consolidatosi e da ultimo ribadito da Cass., Sez. 5, 19.9.2019, n. 23365, Rv. 655140-01 – per cui nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell’azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito (cfr. anche Cass., Sez. 5, 23.3.2016, n. 5736, Rv. 639134-01; Cass., Sez. 5, 15.6.2018, n. 15844, Rv. 649100-01);
che, contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente nelle memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., alcuna efficacia sanante produce, rispetto a tale inammissibilità originaria, la successiva costituzione, in grado di appello, dell’ E. anche in qualità di ex socio: ed infatti, dalla stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa della parte controricorrente si coglie chiaramente che l’effetto sanante riguarda l’eventuale carenza di potere rappresentativo della persona giuridica in capo a chi, spendendo la qualità di legale rappresentante della stessa, tale in realtà non era, non anche ciò che, invece, rileva nel presente giudizio – che il difetto originario di capacità processuale della parte possa essere sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione, nel successivo grado di giudizio, dell’effettivo titolare della posizione giuridica sostanziale (nella specie, l’ex socio) azionata con l’atto introduttivo del giudizio;
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado di giudizio;
che le spese dell’intero giudizio debbano essere compensate, per i successivi mutamenti di giurisprudenza registrati sulla questione oggetto dei motivi ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa l’impugnata decisione senza rinvio. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021