LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi iscritto al n. 24338 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
P.D., rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal notaio S.M. in data 22 settembre 2015, rep. n. *****, dall’avv. Fabio Marchetti, presso lo studio del quale in Roma, alla piazza Barberini, n. 12, elettivamente si domicilia
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 13 marzo 2015, n. 533/13/15;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6 luglio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
RILEVATO
che:
– emerge dalla sentenza impugnata, per il profilo ancora d’interesse, che il contribuente ha realizzato un’operazione in virtù della quale ha venduto una trattrice agricola a Generaltractor, che, lo stesso giorno e al medesimo prezzo l’ha rivenduta a General Credit, che a sua volta in pari data e al medesimo prezzo l’ha rivenduta all’originario proprietario;
– ne è scaturito, per l’anno d’imposta 2005, un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che l’operazione fosse stata realizzata al solo fine di generare artificiosamente i requisiti necessari per fruire del finanziamento previsto dalla legge Sabatini, in quanto volte a far apparire come nuovi beni strumentali in realtà usati; sicché ha recuperato l’iva che era stata detratta dal contribuente perché ha ritenuto che l’acquisto al quale la detrazione si riferiva fosse in realtà inesistente;
– il contribuente ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento in primo grado;
– di contro, il giudice d’appello ha accolto il gravame dell’Ufficio, evidenziando che l’operazione è stata volta esclusivamente allo scopo di procacciare i mezzi finanziari mediante la stipulazione di un contratto finalizzato appunto ad ottenere finanziamenti;
– contro questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia risponde con controricorso;
– il contribuente deposita rinuncia al ricorso corredato di documentazione.
CONSIDERATO
che:
il ricorrente ha rinunciato al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 4 come convertito;
l’atto di rinuncia al ricorso risulta ritualmente notificato.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021