Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30018 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritto al n. 24338 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

P.D., rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal notaio S.M. in data 22 settembre 2015, rep. n. *****, dall’avv. Fabio Marchetti, presso lo studio del quale in Roma, alla piazza Barberini, n. 12, elettivamente si domicilia

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 13 marzo 2015, n. 533/13/15;

udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6 luglio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

RILEVATO

che:

– emerge dalla sentenza impugnata, per il profilo ancora d’interesse, che il contribuente ha realizzato un’operazione in virtù della quale ha venduto una trattrice agricola a Generaltractor, che, lo stesso giorno e al medesimo prezzo l’ha rivenduta a General Credit, che a sua volta in pari data e al medesimo prezzo l’ha rivenduta all’originario proprietario;

– ne è scaturito, per l’anno d’imposta 2005, un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che l’operazione fosse stata realizzata al solo fine di generare artificiosamente i requisiti necessari per fruire del finanziamento previsto dalla legge Sabatini, in quanto volte a far apparire come nuovi beni strumentali in realtà usati; sicché ha recuperato l’iva che era stata detratta dal contribuente perché ha ritenuto che l’acquisto al quale la detrazione si riferiva fosse in realtà inesistente;

– il contribuente ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento in primo grado;

– di contro, il giudice d’appello ha accolto il gravame dell’Ufficio, evidenziando che l’operazione è stata volta esclusivamente allo scopo di procacciare i mezzi finanziari mediante la stipulazione di un contratto finalizzato appunto ad ottenere finanziamenti;

– contro questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia risponde con controricorso;

– il contribuente deposita rinuncia al ricorso corredato di documentazione.

CONSIDERATO

che:

il ricorrente ha rinunciato al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 4 come convertito;

l’atto di rinuncia al ricorso risulta ritualmente notificato.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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