Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30021 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30079 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Simona Scatola per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 103, presso lo studio dell’Avv. Antonio Palma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4378/39/2014, depositata in data 8 maggio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: Equitalia Sud s.p.a. aveva notificato a M.G., socio dell’Agenzia Ippica di S.R. snc, una cartella di pagamento a titolo di coobbligato in solido, conseguente al mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa agli anni dal 2008 al 2011 da parte della suddetta società; avverso la cartella di pagamento il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo aveva rigettato; il contribuente aveva quindi proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: diversi motivi di appello dovevano essere considerati inammissibili in quanto nuovi; era legittima la pretesa di cui alla cartella di pagamento nei confronti del contribuente in quanto obbligato in solido per i debiti della società; l’Agenzia delle dogane aveva regolarmente notificato alla società la comunicazione di pagamento, non essendo necessaria la notifica anche al contribuente; la cartella di pagamento era adeguatamente motivata; il contribuente non poteva far valere il beneficium excussionis, in quanto la cartella di pagamento era stata notificata poiché la società risultava in fase di scioglimento e di liquidazione e ciò giustificava l’interesse del creditore alla formazione di un titolo esecutivo stante il fatto che il patrimonio sociale risultava inesistente o insufficiente;

il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando controricorso; Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, e del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost.;

in particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto che le questioni prospettate in appello, relative alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, fossero da considerarsi nuove, posto che, invece, del contenuto dei suddetti atti il ricorrente ne aveva avuto solo parziale conoscenza mediante la produzione tardiva da parte dell’Agenzia delle dogane, sicché gli stessi avrebbero dovuto essere allegati alla cartella di pagamento;

secondo parte ricorrente, trattandosi di mere difese, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la violazione del diritto di difesa del contribuente, piuttosto che dichiarare l’inammissibilità in quanto contenenti domande nuove;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per non avere considerato che, in realtà, con le ulteriori questioni proposte in appello il ricorrente aveva proposto mere difese, sottratte al divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili;

il giudice del gravame ha dato atto di quale fosse il contenuto dei motivi di ricorso originario proposti dal ricorrente, ed ha ritenuto che le ulteriori questioni, proposte con i motivi di appello, non fossero riconducibili nell’ambito del thema decidendum formatosi con i motivi di ricorso;

in particolare, il giudice del gravame ha delimitato le ragioni di ricorso originario in quattro specifiche questioni: la mancanza di responsabilità amministrative da parte del ricorrente relativamente alla gestione della società; il mancato ricevimento di atti impositivi prima della notifica della cartella di pagamento; il difetto di motivazione della cartella di pagamento, in quanto non conteneva gli elementi essenziali per consentire al contribuente di conoscere la causa ed il computo del debito; la violazione del principio del beneficium excussionis;

sicché, una volta delimitato l’ambito del giudizio secondo i limiti sopra indicati, ha ritenuto che le ulteriori questioni, specificamente indicate a pag. 4 della sentenza, erano da considerarsi nuove e quindi inammissibili;

parte ricorrente, come visto, con il primo motivo, lamenta la lesione del proprio diritto di difesa in base alla considerazione che non era stata data prova della notifica alla società degli atti presupposti e che solo in udienza, e tardivamente, l’Agenzia delle dogane aveva prodotto, peraltro parzialmente, gli atti prodromici alla cartella di pagamento;

con il secondo motivo di ricorso, poi, parte ricorrente evidenzia di avere proposto mere difese, in quanto tali non sottoponibili ai limiti di proponibilità delle eccezioni in senso stretto;

sul punto, tuttavia, si osserva che il giudice del gravame, una volta delimitato l’ambito del giudizio, ha dato compiuta risposta al contribuente in ordine agli specifici motivi di appello dallo stesso proposti e rientranti nell’ambito del thema decidendum;

ciò precisato, il profilo della lesione del diritto di difesa del contribuente nonché della possibilità di prospettare ragioni difensive in conseguenza della produzione documentale di controparte, devono essere valutati alla luce dei limiti entro i quali gli stessi sono stati prospettati, in particolare sono da porsi in stretta correlazione con il motivo di ricorso originario relativo vizio di motivazione della cartella di pagamento, in quanto, in sostanza, ciò che la parte lamenta è il fatto di non avere avuto conoscenza delle ragioni della pretesa;

in particolare, il profilo relativo alla conoscenza dell’esatto contenuto degli atti presupposti è stato superato dal giudice del gravame evidenziando che: “e’ documentale che tale comunicazione fu ritualmente fatta alla sola amministratrice dell’Agenzia Ippica di S.R. snc e non era invece dovuta a tutti gli altri soci”; dall’altro, che “la motivazione della cartella di pagamento appare del tutto conforme al dettato della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17 in quanto la pretesa impositiva è semplicemente riferita all’omesso versamento di imposte chiaramente indicate e calcolate, cosicché non è proprio possibile che il destinatario non avvia compreso la causa e la quantificazione della richiesta di pagamento”;

con questa parte della motivazione della sentenza, che sostanzialmente esclude ogni violazione del diritto di difesa del contribuente, non si confronta in alcun modo parte ricorrente con il primo motivo di censura, sicché lo stesso è da considerarsi inammissibile; inoltre, con riferimento alla notifica degli atti presupposti, la pronuncia censurata ha accertato che “e’ documentale che tale comunicazione fu ritualmente fatta alla sola amministratrice dell’Agenzia Ippica di S.R. snc e non era invece dovuta a tutti gli altri soci”;

sicché, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice del gravame ha accertato che gli atti presupposti erano stati notificati alla società e, inoltre, che non sussisteva alcuna lesione del diritto di difesa del medesimo, in quanto i suddetti atti non dovevano essere notificati anche ai soci;

quest’ultima affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., 30 aprile 2020, n. 8425) che ha precisato che “In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi”; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 2291 c.c., comma 1, e art. 2304 c.c., per non avere considerato che, stante il beneficium excussionis in favore del socio di una società in nome collettivo, la pretesa nei confronti di quest’ultimo può essere fatta valere solo dopo che il creditore provi di non essersi potuto soddisfare sul patrimonio della società, e dunque solo dopo che è stato inutilmente escusso il patrimonio sociale;

il motivo è fondato;

va precisato, con riferimento ai limiti di applicazione del beneficio della preventiva escussione nei confronti dell’obbligato solidale, che questa Corte (Cass., Sez. U., 16 dicembre 2020, n. 28709), ha, in primo luogo, affermato che, in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi, che il coobbligato sussidiario può, impugnando la cartella di pagamento allo stesso notificata, contestare dinanzi al giudice tributario l’intera gamma delle contestazioni che gli spettano, quindi anche l’eventuale inosservanza del beneficium excussionis; con la medesima pronuncia si e’, altresì, precisato che la responsabilità sussidiaria può operare soltanto quando il creditore non riesca a soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni dell’obbligato principale e che si tratta, quindi, di una questione di prova di esistenza, o di inesistenza, di quella capacità;

in questo contesto, si è precisato che, mentre nella società semplice è sul socio che incombe l’onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale, nel caso della società in nome collettivo (quale quella di specie) e di quelle in accomandita semplice e per azioni l’onere della prova si inverte, essendo in questo caso il creditore a dover provare l’insufficienza del patrimonio sociale, in quanto, per la società registrata il creditore sociale è posto in grado di conoscere, attraverso la pubblicità del contratto sociale e delle sue modificazioni, i conferimenti dei soci e le loro successive vicende, sicché il socio è dispensato dall’onere di indicare al creditore i beni sui quali potersi soddisfare;

sotto tale profilo, si è ribadito il principio secondo cui, quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito (ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata), non c’e’ necessità per il creditore di sperimentare l’azione esecutiva sul patrimonio della società (Cass., civ., 17 marzo 2021, 7545);

nel caso in esame, il giudice del gravame ha ritenuto legittima la pretesa nei confronti del socio della società in nome collettivo e, quindi, superabile la questione della improcedibilità dell’azione esecutiva nei confronti del ricorrente, senza avere verificato se l’amministrazione creditrice si fosse attivata esecutivamente nei confronti del patrimonio della società, profilo che postula un accertamento di fatto da compiersi da parte del giudice del merito, limitandosi solo in astratto ad affermare che la società si trovava in fase di scioglimento e di liquidazione, senza ulteriore accertamento in ordine alla circostanza, rilevante nel caso di specie, del venire meno dell’onere della preventiva escussione del patrimonio della società cedente che opera solo quando risulti aliunde dimostrata, da parte del creditore, l’insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito;

con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 3, per avere ritenuto applicabile la sanzione anche nei confronti del ricorrente, nonché in relazione alle ulteriori questioni relative alla inesistenza di elementi certi degli importi espressi nei vari documenti, alla mancata decurtazione dell’importo incamerato della fideiussione nonché alla mancata decurtazione degli importi risultanti non dovuti con lodo arbitrale del 2007; il motivo è inammissibile;

lo stesso, invero, attiene a profili di violazione di legge relativamente a questioni che il giudice del gravame ha dichiarato inammissibili in quanto nuove: con tale statuizione il presente motivo non si confronta in alcun modo;

in conclusione, sono inammissibili il primo, secondo e quarto motivo, è fondato il terzo, con conseguente accoglimento del ricorso per il motivo accolto e cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il terzo motivo, inammissibili i restanti, cassa la sentenza censurata per il motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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