LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2025 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Perron di A. G. e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to Claudio Lucisano, dall’avv.to M.
Sofia Vulcano e dall’avv.to Natale Mangano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, in Roma, Via Crescenzio n. 91;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di Torino, n. 2421/03/13, depositata in data 28 novembre 2013, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 2421/03/13, depositata in data 28 novembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria centrale, sezione di Torino, rigettava il ricorso proposto dalla società Perron di A. G. e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 3116/05/93 della Commissione tributaria di secondo grado di Torino che aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 15050 del 19.9.1989 della Commissione Tributaria di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di rettifica con cui era stato recuperato a tassazione il credito Iva utilizzato in compensazione nella dichiarazione Iva 1982, per l’anno 1981, maturato nel 1979, in costanza di regolare dichiarazione annuale e non riportato nella dichiarazione Iva per l’anno 1980;
– in punto di diritto, a CTC ha osservato che legittimamente l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, a seguito di dichiarazione per l’anno 1981 il credito Iva maturato nell’anno 1979 in quanto non riportato nella dichiarazione per l’anno 1980;
-avverso la sentenza della CTC, la società propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con “atto di costituzione” l’Agenzia delle entrate;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
Che:
-con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54,55, 28 e 30 per avere la CTC nel confermare la decisione della Commissione tributaria di secondo grado – ritenuto legittima la ripresa a tassazione del credito d’imposta, esposto nella dichiarazione Iva, per l’anno 1981, maturato nel 1979, in costanza di regolare dichiarazione annuale e non riportato nella dichiarazione per l’anno 1980, ancorché la decadenza dal diritto di detrazione sia comminata soltanto nel caso in cui il credito d’imposta – maturato in costanza di regolare dichiarazione annuale – non venga riportato nella prima dichiarazione utile;
– il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate;
– il giudice di appello ha confermato la legittimità dell’avviso di rettifica in questione sul presupposto che il credito di imposta vantato dalla contribuente, maturato nel 1979 ed esposto nella relativa dichiarazione annuale, fosse stato utilizzato in compensazione nella dichiarazione relativa all’anno 1981, senza essere stato riportato nella (omessa) dichiarazione per l’anno 1980;
– al riguardo se è vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1627 dei 20/01/2017) ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dai diritto è comminata, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4, soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile (Cass. 523/2002; Cass. n. 13056 del 14/07/2004), non è men vero che “…il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 che disciplina termini e modi per la presentazione (comma 1) e per la rettifica (comma 6 in rel. art. 2, commi 8 e 8-bis) della dichiarazione annuale in materia di IVA, al comma 3 prescrive, inoltre, che “le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall’art. 19, comma 1, secondo periodo” del D.P.R. n. 633 del 1972, cioè entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto” – cfr. Cass. S.U. n. 17757/2016 -. Nella stessa occasione, le S.U. hanno fissato il seguente principio di diritto secondo il quale “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (conf., Cass., sez. 5, sentenza, 23 febbraio 2018, n. 4392);
– il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto i diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401);
– la questione, pertanto, si sposta su un piano esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali. Giova evidenziare, del resto, che se il contribuente si attiene agli obblighi formali – contabili prescritti dalla normativa interna grava sull’Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili l’onere della relativa contestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (tra varie, in termini, Cass. 17 marzo 2017, n. 6921);
-per la “detrazione” Iva occorre, quindi, che il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, fornisca la prova dell’esistenza contabile del credito non dichiarato, con la produzione all’ufficio competente di idonea documentazione, quindi con l’esibizione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo (in tal senso anche Cass., 17 marzo 2017, n. 6921; Cass. del 13 agosto 2020, n. 17043; in tal senso anche circolare della Agenzia delle entrate 25-6-2013 n. 21/E, in cui si riconosce la possibilità di “scomputare” direttamente l’importo del credito in detrazione, ove se ne riscontri l’esistenza, in caso di omissione delle dichiarazioni Iva, attraverso “registri IVA e relative liquidazioni, dichiarazione cartacea per l’annualità omessa” e “documenti inerenti e/o equipollenti” alle fatture; in precedenza la circolare 6-8-2012, n. 34/E consentiva solo la presentazione della istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 purché il credito in detrazione fosse effettivo);
– il contribuente deve quindi dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, e debitore dell’Iva è titolare del diritto di detrarre l’imposta, con un accertamento in fatto da parte del giudice di merito, da compiersi con la latitudine suggerita dalla stessa corte di giustizia (Causa C- 85/95, Reisdorf); non sono sufficienti allo scopo le sole avvenute liquidazioni periodiche, ma occorre anche l’esibizione dei registri Iva e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile (Cass., 6921/2017). Non sono stati, invece, ritenuti elementi sufficienti l’istanza di condono e la dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi (Cass., 9 novembre 2016, n. 22747);
– nella specie, la CTC non si è conformata ai suddetti principi nel ritenere la contribuente decaduta dal diritto alla detrazione del credito Iva esposto nella dichiarazione per l’anno 1981 per non averlo riportato nella (omessa) dichiarazione annuale relativa all’anno precedente; invero, l’illegittimità del disconoscimento del credito Iva, maturato nel 1979, in costanza di regolare dichiarazione, non esposto nella (omessa) dichiarazione per l’anno 1980, e utilizzato in compensazione in quella presentata per il 1981, deriva dall’avvenuto rispetto della cornice biennale per la detrazione, non essendo stata dall’Ufficio contestata – come si evince dallo stralcio dell’atto impositivo riportato in ricorso (pag. 2)- la esistenza sostanziale del credito medesimo;
– in conclusione, il ricorso va accolto; con cassazione della sentenza impugnata e decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario della contribuente;
– sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito e il consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso per cassazione induce questa Corte a compensare anche quelle del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte:
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021