Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30025 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI G.A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12542-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

D.M.A., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti SALVATORE SICA e CARLO NUNZIANTE CESARO, presso la cancelleria della Corte di Cassazione:

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4656/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Osservato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad D.M.A. una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, per riprese relative all’anno di imposta 2005 conseguenti all’erronea contabilizzazione, in dichiarazione, di crediti in compensazione;

che la D.M. impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Avellino la quale, con sentenza 430/3/10, accolse parzialmente il ricorso;

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno che, con sentenza n. 4656/14, depositata il 14.5.2014, rigettò il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora interessa come correttamente la C.T.P., chiamata ad esaminare il merito della pretesa erariale, avesse rideterminato il quantum dovuto dalla contribuente, la quale ultima, per altro verso, ben poteva emendare la propria dichiarazione “senza particolari limiti temporali”;

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si è costituita, con controricorso, la D.M..

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per decisione ultra petita” (cfr. p. 4 del ricorso), per essersi “sia i giudici di primo grado sia i giudici di appello…pronunciati su un motivo (i.e., l’avvenuta integrazione della dichiarazione per effetto di un errore di compilazione) dedotto solo nella memoria illustrativa al ricorso di primo grado e in più i giudici di secondo grado, annullando l’intero carico, sono andati anche oltre quello che veniva richiesto con la memoria presentata, in cui si concludeva del (recte, per il) riconoscimento della debenza di Euro 3.390,00”;

che il motivo e’, sotto molteplici profili, inammissibile;

che, premesso che il lamentato vizio va correttamente ricondotto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osserva il Collegio come: a) quanto alle doglianze rivolte avverso la decisione di prime cure (nella parte in cui la C.T.P. sarebbe andata ultra petita, per avere deciso sulla base di un motivo non incluso tra quelli facenti parte dell’originario ricorso), le stesse sono inammissibili, avendo il giudizio di cassazione ad oggetto la pronunzia di secondo grado, la quale assorbe e sostituisce, anche se confermativa di essa, quella resa in primo grado (Cass., Sez. 5, 7.6.2002, n. 8265, Rv. 554964-01); b) quanto alla dedotta ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la pronunzia di appello – che avrebbe “mutuato” il vizio suddetto, nei medesimi termini esposti sub a, dalla sentenza di primo grado – il motivo difetta di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacché, pur risultando dalla impugnata decisione che la questione aveva già formato oggetto di uno specifico motivo di appello (conformemente, dunque, a quanto richiesto da Cass., Sez. 2, 4.9.2020, n. 18486, Rv. 65910401), cionondimeno l’AGENZIA non ha trascritto il contenuto del ricorso di prime cure proposto dalla D.M., sì da precludere alla Corte qualsivoglia valutazione in ordine all’estraneità, rispetto al thema decidendum della questione concernente l’avvenuta integrazione della dichiarazione; c) relativamente, infine, alla doglianza concernente il presunto annullamento dell’intero carico tributario portato dalla cartella, il motivo non si confronta con la motivazione della impugnata decisione, la quale si limita ad un rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio, con la conferma della pronunzia di prime cure (la quale ha riconosciuto l’importo di Euro 3.398,00 come effettivamente dovuto dalla contribuente);

che con il secondo motivo l’AGENZIA DELLE ENTRATE Si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto emendabile la dichiarazione presentata dal contribuente, senza che, peraltro, fosse stata presentata alcuna dichiarazione integrativa;

che il motivo è infondato;

che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass., Sez. U, 30.6.2016, n. 13378, Rv. 640206-01); in particolare, il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando – come puntualmente avvenuto nella specie – errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (cfr. in motivazione, sub p. 31. In senso conforme, da ultimo, Cass., Sez. 5, 28.11.2018, n. 30796, Rv. 651567-01);

che a tale ultimo principio si è attenuta la C.T.R. la quale, con precipuo riferimento alle modifiche alla dichiarazione apportate dalla D.M. nel corso del giudizio di primo grado (cfr. ricorso, p. 5), ha ritenuto “le dichiarazioni provenienti dal contribuente…emendabili senza particolari limiti temporali” (cfr. p. 2, secondo cpv., della sentenza impugnata) e, sulla base di tale assunto, ha concluso per la conferma della decisione di prime cure, di riduzione della ripresa operata ai danni della D.M.;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con la condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento, in favore di D.M.A., delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento, in favore di D.M.A., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 4.000,00 (quattromila/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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