LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8110/2014 R.G. proposto da:
MI.SA. Multimmobiliare Sassolese Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Muratori Casali, con domicilio eletto presso l’Avv. Pierluigi Lucattoni, in Roma, via Mazzini n. 140, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 50/08/13, depositata il 23 settembre 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
MI.SA. Multimmobiliare Sassolese Srl impugnava, con separati ricorsi, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires e Irap per gli anni 2004 e 2005, con i quali l’Ufficio contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi non fatturati e, quindi, il maggior reddito in relazione alle operazioni immobiliari poste in essere dalla società.
I ricorsi erano rigettati dalla Commissione Tributaria provinciale di Modena con le sentenze n. 83/04/10 e n. 84/04/10. Le sentenze, previa riunione dei giudizi in appello, erano confermate dalla CTR in epigrafe.
La società contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi, poi illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, per aver la CTR ritenuto fondate le riprese in base a circostanze non integranti presunzioni gravi, precise e concordanti, neppure relative a tutte e 35 le vendite avvenute tra il 2004 e il 2005, sicché il giudice d’appello, in ogni caso, avrebbe dovuto ridurre le pretese di cui agli avvisi.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Innanzitutto, non è ben chiaro – dalla formulazione della rubrica della doglianza – se la ricorrente abbia inteso far valere un vizio di violazione di legge, come pare desumersi dal riferimento alla L. n. 244 del 2007, art. 1, ovvero un vizio motivazionale per essere stata denunciata il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Tale indeterminatezza non è sciolta neppure dalla disamina della censura atteso che da un lato si lamenta che “non sono presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c., i sopradescritti elementi citati a pag. 8 della sentenza… perché vengono richiamati solo in modo generico e non in modo specifico e non riguardano tutte le 35 vendite”, mentre dall’altro si assume che per una parte delle vendite “la CTR doveva ritenere le presunzioni gravi precise e concordanti” per cui avrebbe dovuto, negli stessi limiti, ridurre la pretesa erariale.
Tale rilievo è già sufficiente a determinare l’inammissibilità del motivo.
1.3. Peraltro, ove la censura debba ritenersi mirata a contestare la sufficienza della motivazione, la stessa è comunque inammissibile trattandosi di vizio non più deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile venendo in rilievo sentenza pubblicata il 23 settembre 2013.
Ne’ la stessa è riconducibile – al di là della carente formulazione della doglianza in punto di autosufficienza del motivo (non essendo stato riprodotto alcuno degli atti asseritamente trascurati) – ad una ipotesi di omesso esame di fatto decisivo poiché, in realtà, la CTR, sia pure in termini succinti, ha espressamente preso in considerazione la totalità della documentazione in questione (“i detti ulteriori elementi sono rinvenibili nelle dichiarazioni… rese da terzi a carico del contribuente in fase di accertamento; l’importo dei mutui contratti dagli acquirenti è superiore al valore dichiarato negli immobili contestati… tale valore è inferiore a quello desunto dall’osservatorio del mercato immobiliare; nella documentazione extracontabile… le operazioni bancarie effettuate dagli acquirenti a favore della società”).
1.4. La censura, infine, anche a volerla riguardare come errata sussunzione degli elementi nell’art. 2729 c.c., od errata applicazione del ragionamento presuntivo, neppure è decisiva, risultando meramente parcellizzata sulle singole circostanze.
La CTR, infatti, non solo ha considerato una pluralità di elementi ma gli stessi – in coerenza con i principi in tema di ragionamento presuntivo – sono stati apprezzati prima singolarmente e poi globalmente così da portare il giudice d’appello a concludere che “l’insieme degli elementi sopra elencati soddisfa l’onere probatorio facente capo all’Amministrazione” e, al contempo, di ricondurre ad unità – con ulteriore argomentazione logica, neppure censurata anche la distruzione dei contratti preliminari di compravendita da parte della contribuente (condotta indubbiamente anomala), valutata quale “tentativo di occultamento dell’imponibile”.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 2009, art. 24, per aver dato rilievo ai parametri OMI, inapplicabili all’accertamento per il 2004.
2.1. Pure tale motivo è inammissibile.
Il motivo, infatti, non si confronta con la ratio della decisione che, ai fini della determinazione dell’imponibile non ha fatto riferimento alla D.L. n. 223 del 2006, art. 23 bis, ma, semplicemente, ha ritenuto – in linea con la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 24550 del 04/11/2020) – che l’abrogazione della presunzione legale ivi prevista ha comportato che i valori OMI assumono rilievo solo come presunzioni semplici, con onere dell’Amministrazione – qui assolto – di dimostrare la sussistenza di ulteriori elementi a sostegno della ripresa.
3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 132, c.p.c., n. 4, e art. 274 c.p.c., per aver la CTR erroneamente sostenuto la non necessarietà della motivazione su “ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione della parte essendo necessaria e sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti” quelli “che, non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata”, avendo la CTR solo genericamente indicato il “suo” quadro probatorio acquisito senza alcuna specificazione e, attesa la natura del giudizio con due ricorsi riuniti in appello ma tra loro autonomi, neppure dovendosi ritenere consentito il rinvio all’art. 132 c.p.c., n. 4.
3.1. Il motivo è inammissibile per assoluta indeterminatezza della censura, che neppure attinge alla ratio della decisione.
Va sottolineato, sul punto, che il contestato passaggio riguarda la doglianza, proposta in appello dalla contribuente contro la sentenza di primo grado, sull’asserita omessa disamina dell’eccepita illegittimità dell’accertamento per violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 15, della L. n. 246 del 2007, art. 1, comma 265, della L. n. 88 del 2009.
La CTR, infatti, dopo aver ritenuta infondata la censura contro la decisione di primo grado, ha proceduto ad una autonoma e compiuta disamina sul merito steite questioni, questa solo suscettibile di contestazione, da cui l’estraneità e l’irrilevanza dell’affermazione censurata rispetto alla decisione d’appello.
4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, e art. 112 c.p.c., per non aver la CTR statuito sulla domanda subordinata mirata alla più favorevole rideterminazione della pretesa erariale.
4.1. Il motivo è infondato.
La CTR ha deciso integralmente ed espressamente sulle domande proposte dalla ricorrente avendo esplicitamente statuito che “alla luce di quanto esposto gli appelli di cui alle cause riunite sono infondati e devono essere rigettati”.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021