LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10753/2014 R.G. proposto da:
P.G., rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Piccolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Oliveti, sito in Roma, via Cunfida, 20:
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 122/24/13, depositata il 22 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– P.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 22 ottobre 2013, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento notificata, a seguito di controllo formale, per mancato versamento di imposte dirette e i.v.a. dovute per l’anno 2007;
– dall’esame della sentenza impugnata di evince che tale cartella era stata emessa a seguito del disconoscimento di un credito di imposta esposto in dichiarazione, in quanto risultante dalla liquidazione dell’imposta relativa al periodo di imposta precedente per la quale la contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale;
– il giudice di appello ha ritenuto che la mancata presentazione della dichiarazione non consentisse di poter utilizzare il credito i.v.a. maturato nel periodo di imposta successivo ad estinzione del debito relativo a tale periodo;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
– il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 28 e 30, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, comma 3, e della Dir. n. 77/377/CEE, art. 18, n. 1, lett. d), e art. 22, nonché l’omessa e/o contraddittorietà della motivazione, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la mancata presentazione della dichiarazione annuale non consentisse di poter utilizzare il credito i.v.a. maturato nel periodo precedente, benché risultanti dal registro degli acquisti;
– il motivo è fondato;
– la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (così, Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757);
– tale principio trova applicazione anche qualora il credito d’imposta sia esposto nella dichiarazione dell’anno di maturazione e non riportato nella dichiarazione relativa all’anno successivo, atteso che la decadenza è comminata, giusto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4 (ratione temporis vigente), soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, sempre che la detrazione sia esercitata, D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 8, comma 3, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui in diritto è sorto (cfr. Cass., ord., 25 luglio 2018, n. 19790; Cass., ord., 20 gennaio 2017, n. 1627);
– la Commissione regionale, nel ritenere decisiva, in senso preclusivo dell’esercizio del credito i.v.a., l’omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente rispetto a quello in cui il credito è stato riportato, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021