Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30030 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10906/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, sito in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1186/22/14, depositata il 22 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– la Equitalia Nord s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 22 ottobre 2014, che, in parziale accoglimento dell’appello di L.F., ha annullato otto cartelle di pagamento a quest’ultimo notificate;

– dall’esame della sentenza impugnata di evince che il ricorso originario aveva ad oggetto 25 cartelle di pagamento, nonché la relativa dilazione di pagamento concessa, e che la Commissione provinciale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione di 16 delle 25 cartelle, respingendo il ricorso quanto alle cartelle residue;

– il giudice di appello ha confermato la statuizione del giudice di primo grado relativa alla declaratoria di difetto di giurisdizione, mentre ha annullato 8 delle cartelle residue previo accertamento dell’inesistenza delle relative notifiche, ritenendo, invece, legittima la cartella residua;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– L.F. non spiega alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

– deve preliminarmente rilevarsi che agli atti non vi è prova della notifica del ricorso, essendo stata presente unicamente l’attestazione della spedizione dell’atto mediante servizio postale, ma non anche il documento attestante la ricezione dello stesso da parte del destinatario;

– pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile;

– nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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