Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30032 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24163 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

Fallimento ***** s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. Roberta Bonadeo, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Calamatta, n. 16, presso lo studio dell’Avv. Roberta Paparo;

– ricorrente –

e da:

N.P. e N.N., rappresentati e difesi per procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. Roberta Bonadeo, elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi Calamatta, n. 16, presso lo studio dell’Avv. Roberta Paparo;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 452/8/2015, depositata in data 2 marzo 2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a ***** s.r.l. un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, con il quale aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’omessa fatturazione di operazioni imponibili ed accertato maggiori imposte Ires, Irap ed Iva in relazione alle cessioni immobiliari dalla stesse stipulate e ritenute sottofatturate, nonché alla non corretta applicazione dell’Iva agevolata sulle fatture emesse dalle società Bren Pav s.r.l. e Infix di S.; rispettivi avvisi di accertamento, inoltre, erano stati notificati ai soci N.P. e N.N., attesa la ristretta base sociale; la società ed i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l’appello, avendo ritenuto che i maggiori redditi non dichiarati erano basati su elementi gravi, precisi e concordanti, e che, inoltre, per quanto concerneva il recupero della maggiore Iva non versata, non sussistevano i presupposti per l’applicazione della disciplina agevolativa;

la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, articolato mediante unico contenuto, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

anche i soci hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

CONSIDERATO

che:

i primi due motivi del ricorso proposti dalla società e dai soci, peraltro prospettati nell’ambito di un contenuto unitario delle ragioni di doglianza, possono essere esaminati unitariamente, in quanto di contenuto identico;

va osservato, in particolare, che sia la società ricorrente che i soci hanno censurato la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere omesso di esaminare le prove e le argomentazioni fornite dalla ricorrente in ordine alla questione relativa alle irregolarità contabili, nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere reso una motivazione apparente;

in particolare, la società ed i soci evidenziano che, ai fini dell’accertamento della sussistenza degli elementi presuntivi per dei maggiori ricavi non dichiarati in relazione alle vendite immobiliari eseguite dalla società nell’anno in contestazione, il giudice del gravame avrebbe ritenuto che sussisteva una non congruità tra gli acconti e le caparre registrate con i mezzi di pagamento evidenziati in atti senza, tuttavia, tenere conto della documentazione dalla stessa prodotta diretta a provare la regolarità e coerenza dei pagamenti indicati negli atti di vendita con le fatture e con le registrazioni contabili;

evidenziano, sotto tale profilo, che le anomalie riscontrate dai verificatori trovavano giustificazione: a) nel fatto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 296 del 2006, era fatto obbligo di tracciare i pagamenti nelle compravendite immobiliari, sicché, a fronte dei pagamenti in contanti ricevuti, la stessa aveva dovuto provvedere alla restituzione degli importi ricevuti, sebbene già registrato in contabilità, al fine del successivo pagamento mediante strumenti tracciabili; b) in errori materiali commessi dai verificatori nell’indicazione delle date dei pagamenti rilevati nei contratti di vendita; c) in assegni che, dopo essere stati contabilizzati, si sono rivelati insoluti, con conseguente rettifica contabile;

inoltre, la società ed i soci lamentano, comunque, la apparenza di motivazione della sentenza con riferimento agli altri elementi indiziari e, per quanto concerne il rilievo ai fini Iva, non avendo argomentato sulle ragioni per le quali nel caso di specie doveva ritenersi prevalente la cessione rispetto all’appalto;

i motivi sono infondati;

va premesso che il giudice del gravame era tenuto ad esaminare una duplice questione: in primo luogo, quella relativa alla ritenuta sottofatturazione delle vendite stipulate nell’anno oggetto di controversia; in secondo luogo, quella relativa alla non corretta applicazione dell’Iva agevolata sulla fornitura di piastrelle ed infissi; con riferimento a quest’ultimo profilo, il giudice del gravame, dopo avere precisato che le fatture erano relative a forniture di piastrelle ed infissi, ha ritenuto che nella fattispecie non si erano verificati i presupposti per l’applicazione dell’Iva agevolata, in quanto l’oggetto del negozio non rientra nel D.P.R. n. 633 del 1972, tabella A allegata; sotto tale profilo, la pronuncia censurata ha, sul punto, chiaramente ricondotto la prestazione di servizi al di fuori della configurabilità dell’appalto d’opera, sicché non può ragionarsi in termini di motivazione apparente;

né il suddetto vizio è riscontrabile in relazione alla questione relativa alla sottofatturazione delle vendite stipulate nell’anno oggetto di controversia;

invero, il giudice del gravame ha specificamente motivato sul punto, prendendo in considerazione: gli elementi presuntivi relativi alla incongruità tra gli acconti e le caparre registrate con i mezzi di pagamento evidenziati negli atti di vendita e, sotto tale profilo, ha illustrato l’argomento logico seguito in ordine alla valenza della suddetta prova presuntiva, precisando che: non vi era riscontro delle somme ricevute a titolo di caparra ed acconti, rilevabili dagli assegni indicati in atti, non vi era alcun riscontro circa il transito ovvero la relativa registrazione in contabilità secondo il suddetto titolo; i clienti, pur in presenza di acconti e caparre precedentemente versate, a fronte del prezzo di vendita dichiarato, avevano stipulato mutui per importi eccedenti l’ammontare residuo del debito; la valenza probatoria dei suddetti elementi indiziari trovava conforto nella non congruità dell’ammontare dei valori delle cessioni desumibili dai valori OMI;

si tratta, dunque, un percorso logico argomentativo chiaramente delineato che si sottrae alla censura di motivazione apparente prospettato dalla ricorrente;

con riferimento, poi, al vizio di motivazione della decisione sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lo stesso è proposto in base alla considerazione che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare delle schede contabili, al fine di dare prova della regolarità delle registrazioni contabili delle caparre e degli acconti nonché dei mezzi di pagamento;

anche tale profilo non può trovare accoglimento;

va precisato, in primo luogo, che secondo questa Corte (Cass. Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476) il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

ciò precisato, va osservato che la società ed i soci hanno evidenziato che il fatto decisivo ai fini del giudizio concerneva la sussistenza delle presunte irregolarità nelle registrazioni contabili delle caparre e degli acconti e dei relativi mezzi di pagamento e che, sotto tale profilo, il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione la documentazione contabile prodotta in giudizio, in particolare le schede contabili con le quali contrastare la valenza della prova presuntiva dell’amministrazione finanziaria;

tuttavia, il fatto storico evidenziato dalle stesse parti ricorrenti è stato preso in considerazione dal giudice del gravame;

il giudice del gravame ha espressamente preso in considerazione la questione al punto 10.1 della sentenza, precisando che, con riferimento alla incongruità tra gli acconti e le caparre registrate con i mezzi di pagamento evidenziate negli atti di compravendita, “tra la registrazione delle caparre ricevute e la fatturazione degli acconti, in alcuni casi che tali somme, rilevate dagli assegni indicati in atti, non ha fatto riscontro il transito ovvero la relativa registrazione in contabilità, come caparra o quale acconto. (…) Nel prospetto richiamato nell’avviso di accertamento alle pagine 10 e 11 si rilevano movimenti finanziari a titolo di acconto o caparre non giustificati per Euro 202.500”;

successivamente, inoltre, il giudice del gravame ha precisato che la significativa differenza di Euro 202.500 non risulta “giustificata dalla contabilità dell’appellata” e che “gli organi verificatori, prima e l’ufficio poi, hanno individuato in modo analitico gli scostamenti sulla base dei singoli assegni con le relative date di rilascio e con le contraddittorie rilevazioni di rimborsi di caparre”;

in sostanza, i suddetti passaggi motivazionali inducono a ritenere che il giudice del gravame ha esaminato il fatto ritenuto decisivo dai ricorrenti e su questo si è espressamente pronunciato, sicché non è riscontrabile il lamentato vizio di motivazione;

inoltre, fermo restando che, come detto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, il giudice del gravame risulta avere esaminato anche il profilo relativo al rimborso delle caparre, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, laddove ha fatto esplicito riferimento, oltre alla contabilità dell’appellata, anche alle “contraddittorie rilevazioni di rimborsi di caparre”, il che presuppone che si sia tenuto conto del complesso della documentazione in atti, anche, quindi, della produzione di parte ricorrente, ma la ha ritenuta non idonea a superare gli elementi presuntivi dedotti dall’amministrazione finanziaria;

inammissibili per difetto di specificità, inoltre, sono gli ulteriori profili di censura prospettati nell’ambito del presente motivo di ricorso relativi agli ulteriori passaggi motivazionali della sentenza, in quanto si limitano a prospettare il mancato esame degli elementi addotti dalla ricorrente per provare l’infondatezza della prospettazione sulla quale si era fondato l’accertamento;

con riferimento, inoltre, al terzo e quarto motivo di ricorso dei soci, gli stessi censurano la sentenza, nell’ambito di un unitario contesto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 47, TUIR, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, per avere ritenuto legittimo sottoporre a tassazione l’intero utile accertato in capo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale e non la quota del 40%, nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere pronunciato in modo apparente sulla questione in esame;

i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati;

non si ravvisa, in primo luogo, alcuna motivazione apparente sul punto relativo alla legittimità della ripresa nei confronti dei soci, atteso che il giudice del gravame ha chiaramente precisato che, nella fattispecie, la presunzione di distribuzione di utili nei confronti dei soci derivava dalla ristretta base sociale della società e che, d’altro lato, era onere dei soci provare che i maggiori ricavi erano stati accantonati o reinvestiti e che, infine, solo la delibera assembleare di distribuzione degli utili in favore dei soci avrebbe potuto legittimare la considerazione che i dividendi avrebbero concorso alla formazione della base imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare;

inoltre, con riferimento alla ritenuta violazione di legge, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 2 aprile 2021, n. 9137; Cass. civ., 19 novembre 2020, n. 26317; Cass. civ., 23 dicembre 2019, n. 34282) ha affermato che, quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non è in alcun modo applicabile il disposto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibere formali dell’assemblea e, pertanto, non trova applicazione per i redditi extracontabili, non menzionati nella contabilità societaria;

la pronuncia del giudice del gravame e’, dunque, conforme al suddetto principio, sicché non sussiste la lamentata violazione di legge, come invece prospettato dai soci ricorrenti;

in conclusione, sono infondati sia il ricorso proposto dalla società che quello proposto dai soci, con conseguente rigetto dei ricorsi e condanna della società e dei soci, questi ultimi in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente nonché dei soci (relativamente ai rispettivi ricorsi proposti), di ulteriori importi a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso della società e condanna la medesima ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

rigetto il ricorso dei soci e condanna i medesimi, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della società ricorrente che dei soci, questi ultimi in solido fra loro, di ulteriori importi a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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