LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29065 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. Roberta Bonadeo, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Calamatta, n. 16, presso lo studio dell’Avv. Roberta Paparo;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1050/26/2015, depositata in data 15 giugno 2015;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a ***** s.r.l. un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, con il quale aveva accertato maggiori ricavi non dichiarati in relazione alla vendita di tre unità immobiliari in favore di Aikom s.r.l.; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, in quanto ciascuno degli elementi indiziari sui quali l’amministrazione finanziaria aveva basato l’accertamento era privo di rilevanza;
l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso, illustrato con successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112 c.p.c., e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
in particolare, parte ricorrente lamenta che era stata la stessa società contribuente ad avere contestato, sin dal ricorso introduttivo, che per nessuna delle tre unità immobiliari vendute era stato concesso un mutuo e che non erano evidenziabili incongruità tra le scritture contabili e gli atti di compravendita, sicché il giudice del gravame avrebbe pronunciato oltre i limiti di quanto la stessa società aveva prospettato come ragione di illegittimità della pretesa impositiva;
il motivo è infondato;
si evince, in primo luogo, dalla sentenza censurata che gli elementi indiziari elencati nell’atto impositivo erano, oltre che l’incongruità dei valori di cessione con i valori OMI (indicato in sentenza come punto a), anche: “b) incongruità dell’ammontare dei valori dei mutui ipotecari ottenuti da taluni acquirenti rispetto al corrispettivo fatturato; c) stipula da parte dei clienti di contratti di mutuo per importi eccedenti rispetto al residuo debito dopo il versamento di acconti e di caparre; d) incongruità tra acconti e caparre registrate con i mezzi di pagamento evidenziati negli atti di compravendita”; risulta, inoltre, dal controricorso (vd. pag. 8) che l’avviso di accertamento aveva espressamente riportato delle tabelle nelle quali erano state indicate le compravendite in relazione alle quali era stata riscontrata una discrasia tra il prezzo fatturato e l’importo del mutuo erogato per l’anno di imposta 2006, cioè per l’anno precedente rispetto a quello contestato con l’atto impositivo oggetto del presente giudizio;
la stessa ricorrente, inoltre, evidenzia (vd. pag. 2) di avere notificato alla società l’avviso di accertamento “con il quale, in ragione delle risultanze di cui ai rilievi indicati nel P.V.C. del ***** e degli ulteriori rilievi evidenziati nell’avviso di accertamento notificato, per l’anno di imposta 2006, procedeva alla rideterminazione del reddito di impresa”, sicché, si aggiunge nel ricorso, “i rilievi esposti per l’anno 2006, riferiti per un’operazione immobiliare effettuata in quell’anno, dovevano ritenersi estesi anche per l’anno di imposta 2007, in quanto tre appartamenti erano stati ceduti nel 2007 invece che nel 2006”;
la stessa ricorrente, infine, (vd. pag. 13 ricorso) pone in risalto il fatto che vi era stata una sostanziale “situazione generale delle compravendite effettuate”, dando rilevanza alle tre vendite pur esse realizzate nell’anno 2006 e, in particolare, all’importo dei mutui ipotecari stipulati in relazione al prezzo di acquisto;
in sostanza, si evince dai suddetti passaggi che la pretesa dell’amministrazione finanziaria si era basata sulla utilizzabilità anche per l’anno di imposta 2007 degli stessi elementi indiziari utilizzati per l’anno 2006, sebbene questi riguardassero altri immobili acquistati da altri soggetti, e che, dunque, il thema decidendum aveva ad oggetto la inidoneità della valenza presuntiva dei suddetti elementi indiziari;
la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che la società aveva evidenziato nel proprio ricorso originario che per nessuna delle tre unità oggetto dell’avviso di accertamento era stato stipulato un atto di mutuo, era, in realtà, diretta a contrastare proprio la rilevanza degli elementi indiziari che, come detto, relativi all’anno 2006, erano stati poi fatti valere dall’amministrazione finanziaria anche per l’anno 2007, fermo restando, come si evince dal controricorso, che la stessa società aveva, comunque, evidenziato, in sede di controdeduzioni all’atto di appello, che i suddetti elementi indiziari erano inconsistenti (vd. pag. 9, controricorso);
sotto tale profilo, la pronuncia del giudice del gravame, diretta ad esaminare la valenza della prova presuntiva degli elementi indiziari fatti valere per l’anno 2006 e sulla quale l’amministrazione finanziaria aveva basato l’accertamento induttivo anche per il successivo anno 2007 è del tutto conferente con il thema decidendum prospettato e delineato dalle parti nei loro rispettivi atti difensivi;
analoghe considerazioni devono essere espresse per quanto concerne la questione della coerenza e correttezza delle scritture contabili, considerato che nella stessa sentenza risulta espressamente precisato che fra i diversi elementi indiziari prospettati dall’Agenzia delle entrate vi era anche quello della “incongruità tra acconti e caparre registrate con i mezzi di pagamento” e che l’affermazione difensiva della società, riportata dalla ricorrente nel ricorso (pag. 11), in ordine al fatto che non erano “evidenziabili incongruità tra le scritture contabili e gli atti di compravendita” era stata prospettata proprio per contrastare la sussistenza in radice del suddetto elemento indiziario;
non può, dunque, ragionarsi in termini di violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la pronuncia censurata ha pronunciato in relazione alle rispettive deduzioni difensive delle parti;
con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere reso una motivazione apparente, in quanto, una volta espunte le statuizioni relativi al valore indiziario della stipula dei mutui, la stessa si fonderebbe su mere illazioni prive di contenuto decisorio;
con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, dell’art. 1098 TUIR, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere frammentato la valutazione degli elementi presuntivi dedotti dall’amministrazione finanziaria, senza procedere ad una loro valutazione complessiva;
i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati;
con riferimento al profilo relativo alla dedotta motivazione apparente, si è già precisato, in sede di esame del primo motivo di ricorso, che la pronuncia ha, correttamente, esaminato i diversi elementi presuntivi sui quali l’amministrazione finanziaria aveva basato la pretesa impositiva nei confronti della società, motivando specificamente, per ciascuno di essi, circa le ragioni della mancanza della idoneità presuntiva;
con riferimento al diverso profilo della non corretta applicazione delle regole in materia di presunzioni, per non avere il giudice del gravame valutato i singoli elementi indiziari nella loro complessità, va osservato che questa Corte ha precisato che: “il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, in quanto il giudice dapprima deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, quindi deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. civ., 11 giugno 2020, n. 11267; Cass. 27410/2019, Cass. 9059/2018, Cass. 5374/2017, Cass., Sez. U., 584/2008, Cass. 19894/2005);
sicché, il procedimento inferenziale si basa su di una specifica attività valutativa del giudice in cui la considerazione e successiva valutazione complessiva dei singoli elementi indiziari presuppone, a monte, un processo valutativo di selezione degli elementi ritenuti rilevanti, sicché la successiva attività di valutazione complessiva va compiuta in relazione agli elementi indiziari “isolati”, per i quali, cioè, si è ritenuto che gli stessi possano avere una rilevanza probatoria ai fini della corretta applicazione del procedimento inferenziale utilizzato;
nella fattispecie, il giudice del gravame ha ritenuto che ciascuno degli elementi presuntivi sui quali si era basato l’accertamento era privo di rilevanza, facendo venire meno, ai fini valutativi, la significatività dei singoli fatti noti quali presupposti per l’accertamento del fatto non noto;
sicché non può prospettarsi, come invece sostiene parte ricorrente, che sarebbe stata necessaria una attività logica di valutazione complessiva, in quanto, come detto, la stessa ha riferimento ad elementi presuntivi per i quali è stata valutata la precisione e gravità;
in conclusione, i motivi di ricorso sono infondati, con conseguente rigetto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente che si liquidano in complessive Euro 5.200,00, oltre a spese forfettarie nella misura del quindici per cento, Euro 200 per esborsi ed accessori.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021