Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30037 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18952 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

E.R., rappresentato e difeso nel grado di appello dall’Avv. Salvatore Ciminelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Amendolara (CS), corso Umberto n. 4;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 5 giugno 2014, n. 1164/02/14;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021.

FATTI DI CAUSA

Con due avvisi di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, l’Agenzia operava una ripresa fiscale di importi IVA e Irap nei confronti di E.R., accertando induttivamente maggiori operazioni imponibili e un più cospicuo valore della produzione, sul presupposto di riscontrate incongruenze nelle dichiarazioni.

Il contribuente impugnava gli avvisi in quanto basati sul mero scostamento dagli studi di settore.

La CTP di Cosenza rigettava i ricorsi.

La CTR della Calabria, riuniti gli appelli avverso le sentenze, li accoglieva. Segnatamente metteva in risalto come dirimente il dato della mancata esecuzione, da parte dell’erario, di indagini bancarie mirate ad accertare circostanze diverse e contrarie rispetto a quanto dichiarato dal contribuente; adombrava, altresì, una “acritica trasposizione di un calcolo matematico non suffragato da ulteriore ricerca probatoria”, benché non potesse ammettersi “la tassazione di basi imponibili fittizie”. Su queste premesse rideterminava i redditi conseguiti dal contribuente in misura pari a quelle indicate nelle proposte di conciliazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48, comma 6, prodotte con allegazione ai fascicoli di primo grado del contribuente.

Il ricorso dell’Agenzia è affidato ad un solo motivo. Il contribuente è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per avere la CTR ritenuto inidonea la metodologia accertativa utilizzata dall’erario in quanto scevra dallo svolgimento di “indagini bancarie e quant’altro necessario a provare la presunta e maggiore capacità contributiva del contribuente”.

Il pur composito mezzo di censura è contrassegnato da un insanabile deficit di autosufficienza, che lo rende inammissibile.

Il ricorrente era tenuto a specificare in ricorso (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato. Nella specie, a fronte della mancata trascrizione dell’avviso di accertamento, l’assunto relativo all’antieconomicità della condotta del contribuente – su cui l’Agenzia impernia in via assorbente la propria doglianza – rimane radicalmente imperscrutabile e non verificabile dalla Corte.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria è necessario a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto impositivo che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. n. 3289 del 2014). Nel ricorso per cassazione, è essenziale, in effetti, il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex plurimis Cass. n. 10072 del 2018).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese restano irripetibili.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese irripetibili.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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