Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30038 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27447 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giaccio Antimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici (NA), corso Garibaldi, n. 179; domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 23 marzo 2015, n. 2748/48/4815;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021.

FATTI DI CAUSA

Il contribuente, esercente attività d’impresa quale titolare di ditta individuale, veniva dichiarato fallito. In seguito, impugnava l’estratto di ruolo sul quale risultavano imperniati due avvisi di accertamento con pedissequa, successiva cartella, notificati unicamente al curatore fallimentare e da costui non impugnati. Il contribuente, sostenendo di non aver avuto contezza degli atti impositivi e della cartella, assumeva di essere in termini per insorgere avverso l’estratto di ruolo.

La CTP di Caserta accoglieva il gravame evidenziando che l’effettività della tutela del contribuente fallito postulasse la decorrenza del termine di impugnazione da parte sua a far data dalla sopravvenuta conoscenza dell’estratto di ruolo, momento dal quale egli assumeva contezza del fatto impositivo.

La CTR della Campania ha accolto, per converso, l’appello erariale.

C.G. impugna per cassazione la sentenza d’appello con un unico motivo di ricorso.

L’Agenzia non si è costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico, composito motivo di ricorso il contribuente adombra la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 43, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. Fall., art. 31, dell’art. 24 Cost., per avere la CTR omesso di considerare che in assenza di notifica al fallito dell’avviso di accertamento e delle cartelle esattoriali, il termine di impugnazione entro cui il fallito può contestare la pretesa tributaria decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’estratto di ruolo.

Giova evidenziare che la CTR ha valorizzato due profili.

Solo il secondo di questi attiene, in effetti, al tema della “sostituzione della capacità processuale del fallito con quella del curatore” e della legittimazione ad impugnare gli atti tributari nei soli casi in cui il contribuente provi “che il curatore sia rimasto silente e che lo abbia fatto per disinteresse”.

Il primo aspetto messo in evidenza – e del tutto obliterato in ricorso dal contribuente – concerne, invece, la mancata impugnazione da parte del C., in uno con l’avviso di mora, di tutti gli atti presupposti non notificatigli.

Orbene, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso debba essere rigettato nella sua interezza (v. Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076).

Nel caso di specie, il Collegio reputa di dover dar continuità al noto insegnamento di questa Corte (Cass. 18/09/2006, n. 20118), secondo cui, fermo l’onere per l’impugnante di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, allorché di esso ne sia impugnata solo una o solo alcune, ma non tutte, l’impugnante viene a trovarsi nella condizione di risultare privo di interesse, poiché, quand’anche la proposta impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all’unica o alle più rationes contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla ratio non contestata e come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio (v. anche Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese restano irripetibili.

PQM

Rigetta il ricorso. Spese irripetibili.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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