Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30050 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17807-2019 proposto da:

SELMABIEMME LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA CIOTOLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8579/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR del Lazio, con quattro sentenze indicate in epigrafe, nel confermare le sentenze di primo grado, rigettava i ricorsi proposti dalla società Selmabipiemme leasing spa contro distinti avvisi di accertamento relativi al pagamento di tassa automobilistica per l’anno 2010 di un’autovettura della stessa, esercente l’attività di concedente di veicolo in leasing. Secondo la CTR dalla legislazione in vigore – L. n. 125 del 2015, art. 9 bis, di conversione del D.L. n. 78 del 2015, del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, comma 6 e 7 – era risultata la legittimazione concorrente degli utilizzatori dei veicoli e del concedente per il periodo successivo al 15.9.2009.

La società contribuente ha proposto un unico ricorso per cassazione contro le quattro sentenze suindicate, affidato a due motivi.

La Regione Lazio si è costituita con controricorso, poi con memoria rinunziando al controricorso.

La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, convertito dalla L. n. 125 del 2015, nonché del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 160 del 2016, e della L. n. 212 del 2000, art. 4. Secondo la ricorrente il quadro giuridico di riferimento sopra ricordato deporrebbe nel senso di escludere la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo successivo all’anno 2009 ed anteriore al 2016.

Con il secondo motivo su deduce la violazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 25, convertito dalla L. n. 53 del 1983, come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, nonché del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, conv. dalla L. n. 125 del 2015, e degli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c.. La CTR avrebbe male interpretato la L. n. 99 cit., art. 5, comma 29, ritenendo che lo stesso ammettesse la responsabilità concorrente di utilizzatori e concedente.

Premesso che il ricorso cumulativo proposto dalla società contribuente è ammissibile, attingendo sentenza resa su questione identica fra le stesse parti (cfr. Cass. n. 15582/2010, Cass. n. 8075/2013, Cass. n. 4595/2017 -.

I motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione e sono entrambi fondati.

Ed invero, come già chiarito da tre coeve pronunzia di questa Corte – Cass. n. 13132, n. 13133 e n. 13135 del 2019, deve ritenersi che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l’utilizzatore e ciò anche con riferimento al periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.

A tali principi, espressi a conclusione di un ragionato iter motivatorio che va condiviso, la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va annullata e potendosi decidere senza ulteriori accertamenti, i ricorsi introduttivi proposti dalla società contribuente vanno accolti e gli avvisi di accertamento impugnati vanno annullati.

Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla materia fatta oggetto di plurimi interventi normativi, per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e decidendo nel merito accoglie il ricorso della società, annullando gli atti impugnati.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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