LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1809-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6794/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2008 avente ad oggetto una maggiore imposta determinata a seguito di indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, in relazione ad operazioni intrattenute con banche ed altri intermediari finanziari: in particolare i giudici di primo grado valutavano adeguatamente documentata la parziale restituzione di finanziamenti effettuati dal contribuente stesso in favore della società SEFRA s.r.l. di cui il contribuente è socio;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che l’Agenzia propone motivi nuovi, non dedotti in primo grado, avanzando censure da riferire alle scritture contabili poste a base della sentenza di primo grado, mai proposte nella precedente fase processuale, in particolare quanto alle doglianze espresse con riferimento all’incongruenza ed inconferenza dei dati come emergono dalle scritture contabili ed in particolare dal libro giornale di cui il contribuente è socio con le risultanze della documentazione depositata presso la Camera di commercio nonché con quelle dell’estratto conto dell’interessato; l’Agenzia inoltre non ha evidenziato gli errori commessi dal primo giudice e la loro connessione causale con il provvedimento impugnato.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, i motivi d’appello non erano nuovi;
con il secondo motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, i motivi d’appello erano sufficientemente specifici.
Preliminarmente, si rileva l’autosufficienza del ricorso in quanto riporta l’appello relativamente al quale l’Agenzia delle entrate si propone di dimostrarne la non novità delle domande e la specificità (Cass. n. 17310 del 2020) Nel merito, il primo motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell’azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame (Cass. n. 19186 del 2020);
si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che, a fronte del motivo del ricorso originario fondato sulla mancata sottoscrizione del ruolo, aveva ritenuto non integrasse una domanda nuova la deduzione da parte dell’Amministrazione, in sede di gravame, dell’avvenuta sottoscrizione non solo digitale, come eccepito innanzi alla CTP, ma anche manuale del ruolo medesimo, non concretando un nuovo tema di indagine e di decisione: Cass. n. 15730 del 2020);
nel processo tributario d’appello, l’Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento, in quanto il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice del gravame, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della “causa petendi”, da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (Cass. n. 12467 del 2019).
Nel caso di specie l’appello dell’Agenzia delle entrate, lungi dal modificare il thema decidendum originale (avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2008 avente ad oggetto una maggiore imposta determinata a seguito di indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, in relazione ad operazioni intrattenute con banche ed altri intermediari finanziari) ha soltanto avanzato delle censure alla sentenza di primo grado – in particolare, come riferito dalla stessa sentenza impugnata, quanto all’incongruenza ed inconferenza dei dati come emergono dalle scritture contabili ed in particolare dal libro giornale di cui il contribuente è socio con le risultanze della documentazione depositata presso la Camera di commercio nonché con quelle dell’estratto conto dell’interessato che dipendono inevitabilmente dalla sentenza di primo grado e che attengono strettamente alle contestate operazioni effettuate dalla parte contribuente con banche ed altri intermediari finanziari, senza però che siano dedotti motivi diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento, allegato al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza.
Il secondo motivo di impugnazione è parimenti fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
allorché il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass. n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già necessariamente nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020);
la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che l’Agenzia non ha evidenziato gli errori commessi dal primo giudice e la loro connessione causale con il provvedimento impugnato – ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della sua decisione circa l’inammissibilità dell’appello, alla asserita circostanza della riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado e quindi dell’assenza nell’appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell’appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.
Pertanto, in accoglimento di entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie entrambi i motivi di impugnazione e conseguentemente accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021