Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3007 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21234-2018 proposto da:

M.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

G.F., M.S., M.S.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 12776/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

M.A. ha impugnato per revocazione l’ordinanza di questa Corte 22 maggio 2017 n. 12776.

E’ impossibile esporre quali fossero i fatti del giudizio concluso dall’ordinanza di cui si chiede la revocazione, a causa della totale incomprensibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per più ragioni: a tacere della totale mancanza dell’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3; a tacere della totale incomprensibilità delle censure poste a fondamento dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4; quel che rileva innanzitutto è che il ricorso è tardivo.

Il provvedimento di cui si chiede la revocazione è stato pubblicato il 22.5.2017.

Il termine per domandare la revocazione di quel provvedimento era di sei mesi, decorrenti dal 22.5.2017: ed infatti la riduzione da un anno a sei mesi del termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – introdotta in sede di conversione del D.L. n. 168 del 2016, dalla L. n. 197 del 2016 – si applica a tutti i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge stessa (e dunque dopo il 30 ottobre 2016). Quella legge, infatti, non dettava alcuna disposizione transitoria, e dunque l’applicazione di essa resta soggetta al principio generale di cui all’art. 11 preleggi (Sez. U, Sentenza n. 8091 del 23/04/2020, Rv. 657534 – 01).

Ne deriva che il termine per la proposizione della revocazione è scaduto il 22.12.2017, mentre il ricorso è stato proposto il 22.6.2018.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto processuale del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti processuali previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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