Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30071 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9745-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA CESAREA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIANO 33, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentata e difesa dall’avvocato RUGGERO MOLLO;

– controricorrente –

Avverso Sentenza n. 969/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 06/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale relativo ad un immobile vicino all’ex area delle acciaierie di ***** (Genova) e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingeva l’appello dell’Ufficio, rilevando che l’immobile in questione è adibito a parcheggio e si trova in un’area alluvionale, di scarso valore ambientale e frequentemente soggetta ad eventi calamitosi e conseguentemente confermando la rendita catastale inserita nella DOCFA.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, comma 1, nonché del D.M. n. 701 del 1994, artt. 1 e 20, in relazione – lo si deduce dal motivo di impugnazione valutato nel suo insieme che, sebbene non ben esplicitato ed evidenziato nel ricorso si comprende nel complesso in maniera sufficientemente adeguata – all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la procedura DOCFA si può esperire solo in ipotesi di effettiva variazione dello stato dell’immobile mentre nel caso di specie l’immobile non ha subito alcuna modifica;

con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 652 del 1939, art. 20, nonché della L. n. 23 del 2014, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non si può chiedere la revisione catastale in virtù della circostanza che l’immobile è soggetto ad eventi calamitosi.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.

Secondo questa Corte, infatti:

qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019).

Nella specie, di fronte ad una specifica eccezione di novità nel controricorso quanto alla circostanza che la procedura DOCFA si può esperire solo in ipotesi di effettiva variazione dello stato dell’immobile mentre nel caso di specie l’immobile non avrebbe subito alcuna modifica e in assenza, nel corpo della sentenza impugnata, di alcun riferimento a tale doglianza da parte dell’Ufficio nei precedenti gradi di giudizio, l’Ufficio ricorrente avrebbe dovuto (cosa che invece non ha fatto), nel rispetto del principio di autosufficienza, indicare specificamente e precisamente quando e come questa doglianza era stata prospettata nei precedenti gradi di giudizio.

Peraltro, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata perché non vi è un espressa previsione legislativa che imponga la possibilità di attivare la procedura DOCFA solo in presenza di una significativa modifica dello stato dei luoghi, rispondendo invece la rendita catastale ai generali principi di uguaglianza e capacità contributiva, potendosi dunque proporre la suddetta procedura tutte le volte in cui si ritenga la rendita formalmente esistente non corrispondente all’effettivo stato dell’immobile (cfr. in questo senso Cass. n. 21760 del 2018, secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 – in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali – si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza).

Il secondo motivo è infondato in quanto le norme invocate nel motivo di impugnazione in questione prevedono che per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da eventi calamitosi (e nella specie è incontestato che l’immobile in questione è soggetto a frequenti eventi alluvionali che ne minano inevitabilmente il valore) si evidenzia l’esigenza di prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi. In tale quadro normativo la motivazione della sentenza impugnata, laddove implicitamente ritiene possibile la richiesta di revisione della rendita catastale nella senso di una sua riduzione per un immobile, come quello di specie, che si trova in un’area alluvionale, di scarso valore ambientale e frequentemente soggetta ad eventi calamitosi, appare ragionevole e corretta, con la conseguenza che la ritenuta congruità della rendita catastale a quella proposta dalla parte contribuente tramite DOCFA costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito – la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se, come nel caso di specie, è sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 10353 del 2020).

Pertanto, ritenuto inammissibile il primo motivo di impugnazione e infondato il secondo, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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