Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30073 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12601-2020 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA VIVINETTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

D.B.A.;

– intimato –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4443/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava un avviso per imposta principale di registro sugli atti giudiziari, sanzioni ed interessi sulla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 964/2007 che ha visto soccombere il contribuente;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 76/42/2012 accoglieva l’appello dell’Ufficio: a seguito di tale sentenza veniva passato a ruolo il conseguente debito tributario ed emessa la cartella di pagamento oggetto del presente procedimento, impugnata dal ricorrente;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente in quanto l’esistenza dell’obbligo tributario è stata accertata con sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, passata in giudicato;

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che la sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sia affetta da nullità in quanto il suo atto introduttivo non è stato ritualmente notificato all’appellato, che non si è costituito.

Avverso detta sentenza Riscossione Sicilia s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva e l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale adesivo rispetto a quello di Riscossione Sicilia s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione la ricorrente Riscossione Sicilia s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. nonché del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato la nullità della sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in quanto quest’ultima era passata in giudicato e la parte contribuente, anziché impugnare la cartella di pagamento, avrebbe dovuto proporre impugnazione tardiva avverso la sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ex art. 327 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.

con il motivo d’impugnazione del ricorso incidentale adesivo l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 161,324 e 327 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, art. 38, comma 3, e art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato la nullità della sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in quanto quest’ultima era passata in giudicato e la parte contribuente, anziché impugnare la cartella di pagamento, avrebbe dovuto proporre impugnazione tardiva avverso la sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ex art. 327 c.p.c. e D.P.R. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

nel processo tributario la nullità derivante dall’omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 c.p.c.. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall’erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato (Cass. n. 6692 del 2015; Cass. n. 12069 del 2010; Cass. n. 24575 del 2010; Cass. n. 19248 del 2014);

qualora nel giudizio di secondo grado si sia verificata la non integrità del contraddittorio e la stessa non sia stata rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo “error in procedendo”, traducendosi in un “error in iudicando”, non determina l’inesistenza ma la nullità della sentenza, sicché il vizio, in virtù del principio dell’assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione (proposto anche dopo il decorso del termine cd. lungo per impugnare in presenza dei presupposti di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2), formandosi, in difetto, il giudicato sulla questione (Cass. n. 19574 del 2018);

nel processo tributario, l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza (Cass. n. 14746 del 2017; Cass. n. 9330 del 2017).

La Commissione Tributaria Regionale – accogliendo l’appello della parte contribuente ritenendo che la sentenza n. 76/42/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia fosse affetta da nullità in quanto il suo atto introduttivo non era stato ritualmente notificato all’appellato, che non si è costituito – non si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha considerato che nel processo tributario la nullità derivante dall’omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 c.p.c.. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali (nella specie la cartella di pagamento e che avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri: Cass., SU, n. 18298 del 2021) emanati dall’erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato, che riguardava, nel caso di specie, l’avviso per imposta principale di registro sugli atti giudiziari, sanzioni ed interessi sulla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 964/2007 che ha visto soccombere il contribuente.

Il ricorso di Riscossione Sicilia s.p.a. va dunque accolto, il ricorso incidentale, adesivo a quello principale, va parimenti accolto per le medesime ragioni già esplicitate per quello principale (Cass. n. 17524 del 2021) e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e, negli stessi termini, quello incidentale adesivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della società contribuente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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