Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3008 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36666-2018 proposto da:

S.M.L., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 112, presso lo studio dell’avvocato MAURO CUPITO’, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCA CARAMIA, RICCARDO CARBON’;

– ricorrenti –

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 25158/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal C:onsigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA

Release S.p.a., dopo avere attivato la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing stipulato con S.M.L. relativo ad una imbarcazione del valore di Euro 8.150.00,00 fornita da SNP Boat Service s.a. -, cui era subentrato M.P., chiese al Tribunale di Verona l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo di Euro 7.173.9,32,91, dovuto dagli ingiunti (attuali ricorrenti), in via tra loro solidale, per canoni scaduti e a scadere, attualizzati con gli interessi al tasso convenuto fino al 30/4/2009, già detratta dall’importo totale la somma di Euro 850.000,00 percepita con la vendita del bene, avvenuta il 25/5/2006 ed effettuata dalla società ai leasing allorchè l’imbarcazione da diporto era tornata nella sua disponibilità, per un corrispettivo che si assumeva equivalente al valore che l’imbarcazione aveva all’epoca, in quanto danneggiata a causa di un incidente.

Avverso il decreto ingiuntivo gli ingiunti proposero opposizione formulando anche domande riconvenzionali.

La società opposta si costituì contestando quanto ex adverso chiesto e dedotto.

II Tribunale di Verona, con sentenza n. 1054/2015 rigettò l’opposizione e le domande riconvenzionali degli opponenti, che condannò, in solido, anche alle spese di lite.

La Corte d’appello di Venezia, investita del gravame proposto dagli opponenti avverso la sentenza di primo grado, con ordinanza emessa ex art. 348-bis c.p.c., depositata il 1 dicembre 2015 e comunicata per via telematica il 9 dicembre 2015, dichiarò l’inammissibilità dell’impugnazione proposta.

S.M.L. e M.P. proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., cui resistette Release S.p.a..

Il Pubblico Ministero depositò conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 25138/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, dichiarò inammissibile il ricorso e condannò i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Avverso tale decisione M.P. e S.M.L. hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, sulla base di un unico articolato motivo.

Release S.p.a. ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, come sintetizzati.) dagli stessi ricorrenti a p. 2 del ricorso ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 (v. anche p. 8 di tale atto), M.P. e S.M.L. sostengono che la decisione impugnata in questa sede “ignora totalmente il fatto decisivo – emergente dagli atti di causa e pacifico – che il documento di Condizioni Generali consegnato alle parti è completamente diverso da quello fatto valere dalla Società” di leasing.

I ricorrenti precisano di chiedere la revocazione della già richiamata ordinanza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione (v. ricorso ora all’esame, pp. 9-10) e lamentano, in sostanza, errori nella valutazione del motivo del ricorso per cassazione operata da questa Corte nella sentenza impugnata in questa sede, sia per quanto attiene all’affermata inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, sia per quanto attiene alla ritenuta non integrale censura della ratio decidendi del provvedimento impugnato, sia, infine, per quanto attiene alla mancata considerazione delle argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, con riferimento alla lamentata omessa considerazione che il primo motivo di ricorso sarebbe stato fondato non “sul contenuto del contratto” ma sull'”argomentazione difensiva” (v. ricorso per revocazione e 19) relativa al “fatto che il documento consegnato alle parti era diverso da quello azionato da Release, per cui la dichiarazione delle parti di conoscere e accettare le condizioni generali è da riferire, semmai, a tale documento realmente consegnato”, fatto che sarebbe stato completamente trascurato dai Giudici di legittimità (v. pure ricorso ora all’esame, p. 10 e p. 12).

1.1. Va evidenziato, in particolare, che, quanto alle due ultime censure appena riportate, si deduce, in realtà, un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del motivo di ricorso (Cass., ord., 15/02/2018, n. 3760; Cass., ord., 27/04/2018, n. 10184; Cass., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31032).

1.2. Peraltro, si osserva che questa Corte, con l’ordinanza impugnata per revocazione, ha ritenuto espressamente assorbente il rilievo di inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza, sicchè gli ulteriori rilievi sono stati esposti nell’ordinanza impugnata in questa sede ad abundantiam, con conseguente non decisività (Cass. 14/11/2014, n. 24334) del preteso errore di fatto, ove pure lo si volesse considerare tale.

Il Collegio ritiene, infatti, che va confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è configurabile l’errore revocatorio nel giudizio espresso darla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione di documenti su cui il motivo si fonda (v. Cass., ord., 31/08/2017, n. 20635 e Cass. 22/06/2007, n. 14608).

1.3. Inoltre, e per mera completezza, si rimarca che la mancata riproduzione delle parti essenziali del contratto di cui si discute e la sua mancata produzione e allegazione al ricorso per cassazione (v. ordinanza impugnata p. 4, il che non risulta specificamente censurato in questa sede, essendosi i ricorrenti imitati a sostenere di aver “riprodotto nelle sue parti essenziali” tale atto, senza ulteriori specificazioni, v. ricorso all’esame p. 9; si precisa che non può rimediarsi al riguardo con la depositata memoria e che, inoltre, il contratto in parola è stato prodotto dagli attuali ricorrenti solo in questa sede, v. ricorso all’esame p. 13 e p. 15) non avrebbe potuto comunque consentire la verifica della dedotta diversità- per numero di repertorio e di fascicolo – del documento contenente le condizioni generali di contratto consegnato agli attuali ricorrenti rispetto a quello richiamato nel contratto (si rimarca ulteriormente, non depositato unitamente al ricorso per cassazione, come espressamente riconosciuto dagli attuali ricorrenti a p. 13 della memoria) e fatto valere dall’attuale controricorrente, diversità che, del resto, si assume – del tutto apoditticamente, v. ricorso al ‘esame p. 18 e p. 21, nè al riguardo può rimediarsi con la depositata memoria – pacifica tra le parti.

1.4. Alla luce di quanto sopra evidenziato ed in particolare della non decisività, comunque, del preteso errore di fatto denunciato per le ragioni già espresse, l’unico motivo del ricorso all’esame è inammissibile.

2. L’inammissibilità dell’unico motivo proposto assorbe ogni altra questione pure prospettata dai ricorrenti.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda formulata dalla controricorrente – di condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della cont:roricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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