Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30082 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11549-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SE.PI SNC DI S.A. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI, 18, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CARMINE RAO, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO CUCINOTTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1873/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

rilevato che:

S.M. impugnava l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2000 traente origine da una verifica fiscale effettuata a carico della società SEPI s.n.c. di cui la S. era socia al 20%;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente dal momento che la SE.PI. s.n.c. dimostrava che, per l’anno 2000, l’avviso di accertamento era stato annullato in via di autotutela e quindi, poiché non erano stati accertati maggiori redditi in capo alla società, non era possibile imputare ai soci alcun reddito d’impresa in base alle rispettive quote di partecipazione;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che non è stato allegato agli atti neanche l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sicché la decisione di annullamento adottata dal giudice di primo grado va confermata.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 per avere la sentenza impugnata erroneamente considerato generica la contestazione effettuata dall’Agenzia in quanto sin dal primo grado del giudizio erano stati depositati in atti il processo verbale di contestazione emesso nei confronti della SE.PI. s.n.c. dove era stato ben evidenziato il recupero dei maggiori ricavi a carico della società stessa e conseguentemente il maggior reddito d’impresa dal quale poteva evincersi la quota di partecipazione del socio di fatto del 20%.

Il motivo di impugnazione è inammissibile.

A tal proposito infatti, secondo questa Corte:

in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020);

in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. n. 4905 del 2020);

in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Deve altresì rilevarsi che, per contestare le circostanze fattuali affermate dalla Commissione Tributaria Regionale, l’Agenzia delle entrate ricorrente fa riferimento al processo verbale di contestazione, che non è né allegato né trascritto nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Secondo questa Corte infatti il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Il motivo di impugnazione infatti difetta, come già detto, di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; né la “qualitas” della questione legittima accertamenti nuovi in sede di legittimità (Cass. n. 8943 del 2021).

Ritenuta dunque l’inammissibilità dell’unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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