Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30090 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26271 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:

COMUNE DI GESUALDO (AV), (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al del ricorso, dall’avvocato Antonio Mannetta, (C.F.: MNNNTN61A02D998J);

– ricorrente –

nei confronti di:

Z.E., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Pasqualino Pavone, (C.F.: *****);

– controricorrente –

nonché

VE.MA. EDILE S.n.c., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1280/2018, pubblicata in data 3 luglio 2018 (che si dichiara notificata in data 12 luglio 2018);

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

VE.MA. Edile S.n.c. ha pignorato i crediti vantati dal proprio debitore Z.E. nei confronti del Comune di Gesualdo. Nella procedura esecutiva è intervenuta la Cassa Edile della Provincia di Avellino. Non essendo stata resa la dichiarazione di quantità dal comune terzo pignorato, il giudice dell’esecuzione, ritenutane non contestata l’esistenza, ha proceduto all’assegnazione degli importi pignorati in favore dei creditori procedente ed intervenuto, rispettivamente fino a concorrenza di 27.622,20 e di Euro 12.628,68.

Il Comune di Gesualdo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale ordinanza. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Avellino.

Ricorre il Comune di Gesualdo, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso lo Z..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Sia il comune ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non ha rilievo la verifica della regolarità della notificazione del ricorso alla VE.MA. Edile S.n.c. (che lo stesso comune ricorrente deduce essere avvenuta in modo irregolare) in quanto, come si vedrà in prosieguo, il ricorso risulta manifestamente infondato e va quindi applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, per cui “nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità” (cfr. Cass., Sez. U., Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 – 01, e successive conformi: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 – 01).

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c., comma 2 e art. 617 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il comune ricorrente – peraltro sulla base di una esposizione che risulta piuttosto confusa e non si distingue per chiarezza sembra intendere dedurre, nella sostanza, che la propria opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto essere considerata ammissibile, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., u.c., in quanto proposta con atto di citazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, notificato nel termine di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza stessa, secondo la formulazione della disposizione richiamata applicabile nella fattispecie ratione temporis.

Il motivo è manifestamente infondato, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La decisione impugnata risulta infatti conforme all’indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare.

2.1 Si premette che il tribunale ha ritenuto nella specie applicabile il regime dell’art. 548 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche del 2012 (formulazione introdotta dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 20, n. 3 e modificata del D.L. n. 132 del 2014, art. 19, comma 1, lett. g, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014) e anteriore alle modifiche del 2015 (D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lett. m-bis, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2015) e, sul punto, non vi è censura.

2.2 Effettivamente, sulla base di tale regime normativo, l’opposizione avanzata dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., comma 3, cioè sul presupposto della mancata tempestiva conoscenza del procedimento esecutivo “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”, andava introdotta con atto di citazione, in virtù dell’espresso richiamo alla disposizione di cui all’art. 617 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6642 del 16/03/2018, Rv. 648480 – 01: “in tema di procedimento di espropriazione di crediti, l’opposizione proposta dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 548 c.p.c., comma 3, nella formulazione introdotta dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 20, n. 3 e modificata dal D.L. n. 132 del 2014, art. 19, comma 1, lett. g), n. 2, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte del D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lett. m-bis), n. 1, con v., con modif., dalla L. n. 132 del 2015, con la quale vengano contestati l’esistenza, l’entità o altri elementi del credito pignorato ed assegnato dal giudice dell’esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve di regola essere introdotta con citazione, in ragione della allora vigente previsione normativa di espresso richiamo dell’art. 617 c.p.c., comma 1, salvo che, in ragione della materia trattata, essa non possa ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga invece l’introduzione con ricorso”; è opportuno precisare che, nella motivazione dell’indicata ordinanza, viene chiarito come, nel caso di specie, “gli assunti vizi della procedura esecutiva sono (erano) da ritenersi dedotti esclusivamente al fine di giustificare l’ammissibilità dell’opposizione stessa, consentita dalla disposizione in esame solo in presenza di specifiche circostanze, consistenti in sostanza nella dimostrazione di non aver potuto operare la contestazione nel corso del procedimento esecutivo, per difetto di notifica, caso fortuito o forza maggiore; ed è qui in proposito sufficiente osservare – trattandosi di questione attinente al merito, e che andrà comunque rivalutata in sede di rinvio che la prova della mancata tempestiva conoscenza che deve fornire il terzo pignorato ai fini dell’ammissibilità della sua opposizione certamente non può ritenersi riferibile all’ordinanza di assegnazione in sé, ma riguarda l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., comma 1, nel caso in cui alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti non risulti ancora resa la dichiarazione, abbia fissato una nuova udienza per consentire al terzo di provvedervi onde evitare le conseguenze della “non contestazione”: cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29837 del 12/12/2017, non massimata”).

E’ appena il caso di sottolineare che si tratta, peraltro, di un regime normativo non più vigente, atteso che l’attuale formulazione dell’art. 548 c.p.c., u.c., non contiene più lo specifico richiamo all’art. 617 c.p.c., comma 1 (e quindi alla forma dell’atto di citazione per l’introduzione dell’opposizione) ma prevede semplicemente l’applicabilità dell’art. 617 c.p.c., onde, trattandosi di opposizione avverso un atto del processo esecutivo, essa va oggi certamente introdotta con ricorso al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2.

2.3 Fatte tali premesse, si rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione proposta dal Comune terzo pignorato ai sensi dell’art. 548 c.p.c., u.c. e art. 617 c.p.c., comma 1 (sulla base del regime vigente anteriormente alle modifiche del 2015) perché l’opponente non aveva adeguatamente provato il presupposto espressamente richiesto dalla legge per la proposizione di tale opposizione, cioè di non avere avuto conoscenza, per forza maggiore o caso fortuito, dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione di fissazione della nuova udienza davanti a sé per consentirgli di rendere la dichiarazione di quantità onde evitare le conseguenze della “non contestazione” ai sensi dell’art. 548 c.p.c., comma 1, dal momento che, alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, tale dichiarazione non risultava inviata al creditore.

La valutazione operata in proposito dal tribunale, che ha ritenuto non sufficientemente comprovati gli argomenti addotti dal Comune a sostegno del proprio assunto per cui non aveva reso la dichiarazione per caso fortuito o forza maggiore, costituisce un accertamento di fatto, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

Sulla base di tale accertamento di fatto, la decisione impugnata risulta senz’altro corretta, in diritto, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta dal comune ai sensi dell’art. 548 c.p.c., u.c. e art. 617 c.p.c., comma 1 (sulla base del regime vigente anteriormente alle modifiche del 2015, nella specie applicabile, come già visto, e come assume del resto lo stesso Comune), cioè l’opposizione diretta a mettere in discussione l’emissione dell’ordinanza di assegnazione sulla base dell’applicazione del principio di “non contestazione” in relazione all’omessa dichiarazione di quantità.

Il presupposto in questione risulta infatti espressamente richiesto proprio dall’art. 548 c.p.c., u.c., come requisito di ammissibilità della speciale forma di opposizione prevista da tale disposizione.

2.4 Diverso è il discorso relativo all’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere gli altri vizi, “propri” dell’ordinanza di assegnazione, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo della “non contestazione” di cui all’art. 548 c.p.c., comma 1 (nella specie, il Comune aveva in effetti anche dedotto, con la propria opposizione, che il giudice dell’esecuzione aveva comunque disposto l’assegnazione di un importo superiore a quello del credito pignorato, così facendo valere un motivo di opposizione relativo all’ordinanza di assegnazione che prescindeva dell’applicazione del principio di “non contestazione” ed aveva ad oggetto vizi propri dell’ordinanza stessa, nonché altri vizi del processo esecutivo).

In proposito, questa Corte ha già chiarito (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 29837 del 12/12/2017, in motivazione; conf. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6642 del 16/03/2018, Rv. 648480 – 01) che la previsione di rigorosi presupposti di ammissibilità per l’impugnazione di cui all’art. 548 c.p.c., u.c., potrebbe in teoria consentire opposte letture dell’estensione delle garanzie concesse al terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di quantità.

Una interpretazione estremamente rigorosa e riduttiva degli spazi di tutela del terzo pignorato porterebbe infatti ad ipotizzare che sia stata sancita una implicita limitazione della sua possibilità di impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza di assegnazione emessa in assenza di dichiarazione di quantità, in mancanza di detti presupposti.

Un’interpretazione più favorevole alla conservazione di un adeguato spazio di tutela per il terzo pignorato, porterebbe invece ad affermare che sia stato semplicemente introdotto un rimedio diverso ed aggiuntivo rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti per far valere i vizi di legittimità del provvedimento di assegnazione del credito pignorato pronunziato dal giudice dell’esecuzione (e cioè l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2), al fine specifico di consentire al terzo di impedire l’operatività del nuovo meccanismo della “non contestazione” in caso di incolpevole omessa dichiarazione, in sostanza rimettendolo in termini per effettuare la contestazione del credito pignorato.

Orbene, va in proposito certamente preferita tale ultima interpretazione, non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato, originariamente estraneo alla pretesa esecutiva azionata e coinvolto in questa esclusivamente per il diverso rapporto col debitore principale, suo creditore.

In base a tale opzione interpretativa, al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell’art. 548 c.p.c., u.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità.

In tal caso, l’opposizione non può però ritenersi assoggettabile allo speciale regime di cui all’art. 548 c.p.c., comma 3, previsto per la diversa ipotesi ivi espressamente prevista, ad ampliamento della tutela altrimenti concessa: di conseguenza, da una parte, la sua ammissibilità non richiederà la prova della mancata conoscenza, per forza maggiore o caso fortuito, dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rifissazione della nuova udienza per consentire la dichiarazione di quantità, ma, dall’altra parte, essa andrà proposta in ogni caso secondo l’ordinario regime di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2 (quindi con ricorso al giudice dell’esecuzione, svolgimento della relativa indefettibile fase sommaria davanti allo stesso e successiva instaurazione della fase di merito a cognizione piena), non secondo quello speciale di cui all’art. 548 c.p.c., comma 3, a prescindere dalla formulazione di quest’ultimo applicabile ratione temporis.

2.5 La decisione impugnata è conforme ai principi di diritto appena richiamati, che costituiscono la giurisprudenza di questa Corte (e che – come già osservato – il ricorso non offre motivi idonei a indurre a rimeditare, onde esso deve essere ritenuto sotto tale profilo inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1).

Il tribunale risulta infatti avere correttamente distinto le due diverse ragioni di opposizione agli atti esecutivi avanzate dal comune.

Dopo aver ritenuto inammissibile la prima (cioè quella proposta ai sensi dell’art. 548 c.p.c., u.c.) per l’insussistenza del presupposto dell’incolpevole omissione della dichiarazione di quantità per caso fortuito o forza maggiore, ha ritenuto inammissibile anche la seconda (cioè quella volta a far valere i “vizi propri” dell’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2), in quanto proposta tardivamente dal Comune terzo pignorato, proprio ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2.

Ha, in proposito, rilevato che l’opposizione, in tal caso, va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione depositato non oltre venti giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato, mentre nella specie essa era stata proposta con atto di citazione depositato per l’iscrizione a ruolo oltre il ventesimo giorno dalla notificazione dell’ordinanza di assegnazione impugnata.

In tal modo il tribunale ha fatto, ancora una volta, corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’errore della parte nella scelta del modello dell’atto di introduzione o riassunzione del giudizio, o di una sua fase, produce una mera irregolarità ed è comunque oggetto di sanatoria, in base al principio generale di conservazione degli atti processuali, allorché esso contenga tutti i requisiti di forma e contenuto necessari per il raggiungimento dello scopo, ma il rispetto di eventuali termini di decadenza è assicurato solo dalla attivazione (o riattivazione) del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello di atto effettivamente da porre in essere, con la conseguenza che, ove la introduzione/riassunzione del giudizio avvenga con atto di citazione, invece che con ricorso, rileva a tale ultimo fine la data di deposito dell’atto in cancelleria e non quella della sua notificazione, e viceversa (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 25/02/2009, Rv. 606943 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5777 del 12/04/2012, Rv. 622312 – 01; Sez. U., Sentenza n. 21675 del 23/09/2013, Rv. 627418 – 01; Sez. U., Sentenza n. 22848 del 08/10/2013, Rv. 627462 – 01; Sez. U., Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 629584 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21406 del 10/10/2014, Rv. 632849 – 01; Sez. 6 3, Sentenza n. 2490 del 08/02/2016, Rv. 639070 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 22256 del 13/09/2018, Rv. 650592 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 403 del 10/01/2019, Rv. 652669 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24379 del 30/09/2019, Rv. 655255 01).

2.6 Deve anzi aggiungersi che, anche a prescindere dalla data del deposito dell’atto introduttivo presso la cancelleria del giudice adito, emerge chiaramente dagli atti che l’opposizione era stata avanzata dal Comune direttamente con la proposizione della relativa azione di merito a cognizione piena, senza previa attivazione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, onde anche per tale ragione – quanto meno quella di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2 – andava ritenuta inammissibile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01), come in definitiva correttamente statuito nella decisione impugnata.

3. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 543 c.p.c., n. 2, art. 548 c.p.c., comma 1 e art. 549 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo di ricorso in esame riguarda il merito delle contestazioni avanzate con l’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere i vizi “propri” dell’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2 (cioè, come già chiarito, i vizi non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo della “non contestazione”, che prescindono dalla prova della mancata conoscenza, per forza maggiore o caso fortuito, dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione di fissazione della nuova udienza per consentire al terzo di rendere la dichiarazione di quantità).

Si tratta di motivi che, una volta confermata la decisione del giudice di primo e unico grado, di inammissibilità della suddetta opposizione, restano inevitabilmente assorbiti.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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