Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30092 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15492-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3295/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente ricorreva avverso un avviso di liquidazione con il quale si comunicava la decadenza dal beneficio di imposta di cui alla L. n. 604 del 1954 (cd. piccola proprietà contadina) in relazione ad un atto registrato il 10 novembre 2009 per mancata produzione del certificato definitivo attestante che i requisiti per l’agevolazione sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che il termine di presentazione del certificato definitivo è sicuramente da considerarsi ordinario e non perentorio e non ha natura decadenziale.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il termine per la produzione del certificato definitivo non abbia natura decadenziale e non sia dunque definitivo;

con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il giudice tributario possa supplire alla omessa presentazione della documentazione de qua accertando direttamente la sussistenza del requisito soggettivo di legge relativo allo status di coltivatore diretto.

Il primo motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui alla detta legge, art. 4, comma 1, re il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere i pagamento delle imposte nella misura ordinaria (Cass. nn. 4119 e 3596 del 2021; Cass. n. 29293 del 2018);

in tema di agevolazioni tributarie, l’onere del contribuente di produrre entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per usufruire dei benefici previsti in favore della piccola proprietà contadina dalla L. n. 604 del 1954 non può essere assolto mediante la produzione di essa in giudizio dopo il decorso di tale termine, poiché lo stesso è previsto a pena di decadenza e le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione (Cass. nn. 25945 e 25946 del 2020; n. 17642 del 2018);

la produzione, prevista dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, della certificazione dell’ispettorato provinciale attestante la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2, nn. 1 e 2, non può essere surrogata dalla produzione del certificato di iscrizione all’INPS (Cass. n. 20307 del 2020; Cass. n. 3829 del 2018);

in tema di imposta di registro, il certificato dell’ispettorato provinciale agrario è necessario per la dimostrazione dei presupposti richiesti dalla L. n. 604 del 1954 per ottenere l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, fermo, peraltro, il potere del giudice di valutare l’idoneità probatoria di detto certificato rispetto ai requisiti previsti da tale legge (Cass. n. 26454 del 2018).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermando che il termine di presentazione del certificato definitivo dell’Ispettorato è sicuramente da considerarsi ordinario e non perentorio e non ha natura decadenziale – non si è attenuta ai suddetti principi di diritto, dal momento che tale certificato dell’Ispettorato è necessario per dimostrare i requisiti per accedere all’agevolazione e il termine triennale dalla stipula dell’atto per la sua presentazione è perentorio e prescritto a pena di decadenza e alla presentazione di tale certificato non può supplirsi in altro modo.

Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall’accoglimento del primo.

Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e assorbe il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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